Per il Tribunale di Milano, il mensile va inteso come una "rata" di un importo unico a favore della prole

di Marina Crisafi - Il genitore obbligato all'assegno di mantenimento nei confronti del figlio non ha diritto ad alcuno "sconto" per il periodo in cui il figlio vive con lui e non con il collocatario. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con la recente sentenza dell'1 luglio 2015 (qui sotto allegata), pronunciandosi nell'ambito di una vicenda di divorzio, fissando il collocamento dell'unica figlia minore presso la madre con ampi periodi di visita e convivenza presso il padre, con obbligo di versare 250 euro mensili a titolo di assegno di mantenimento.

Il padre accettava ma insisteva per una riduzione del contributo nel mese di agosto, periodo in cui la figlia avrebbe vissuto con lui.

Ma il tribunale meneghino esclude qualsiasi riduzione, ricordando che il giudice della famiglia regolando la contribuzione del genitore non convivente "stabilisce una somma astratta in una unica soluzione, quantificandola, sostanzialmente, in moneta". Trattandosi di un importo rilevante (nel caso di specie 3mila euro), il giudice, "al solo fine di agevolare il debitore" può stabilire che il pagamento avvenga in misura rateale o frazionata, soprattutto dove sia lo stesso debitore a richiederlo. Pertanto, nessuna sospensione o riduzione per il mese di agosto è ipotizzabile "giacchè quell'importo non costituisce altro se non la rata della somma globale che va somministrata per quella periodicità".

Del resto, la giurisprudenza sul punto è consolidata (cfr. Cass. n. 18869/2014), affermando che "il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario non costituisce in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno".

Ne consegue che il genitore non affidatario non può esimersi dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento.

Per cui, il padre dovrà versare i 250 euro mensili alla figlia, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, anche durante l'estate.

Tribunale Milano, sentenza 1 luglio 2015

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