Nota a Cassazione civile n. 18828/2015

Avv. Paolo Accoti - Alla parte risultata vittoriosa in giudizio alla quale sono state liquidate le spese giudiziali, quand'anche in sentenza non se ne faccia esplicito riferimento, è comunque sempre dovuto il rimborso del contributo unificato, come se si trattasse di una condanna implicita. 

Questo, in sintesi, il pensiero della Suprema Corte reso con l'ordinanza n. 18828, del 23 settembre 2015 in commento. 

La vicenda processuale

I ricorrenti, anche in qualità di legale rappresentante del figlio minore, proponevano alla Corte di Cassazione istanza di correzione di errore materiale riguardo all'ordinanza della medesima Corte n. 8992 del 17 aprile 2014, pronunciata nell'ambito del ricorso per regolamento di competenza. 

Lamentavano i ricorrenti che con l'ordinanza sopra detta fossero stati liquidati gli esborsi solo per Euro 200,00 e non si sarebbe tenuto conto del versamento da parte degli stessi dell'importo di Euro 1.076,00 a titolo di contributo unificato

La Corte, premette che: "l'espresso riferimento ad un importo degli esborsi effettuato dal provvedimento impugnato, se vale certamente a comprendere in esso esborsi ritenuti dalla Corte come naturalmente connaturati alla proposizione del ricorso e liquidati in via forfettaria (come la somma sborsata per le notifiche, in mancanza di evidenziazione con una nota delle spese, come ora impone l'art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, che, peraltro, non era ancora in vigore al momento della pronuncia dell'ordinanza di cui si chiede la correzione), non esclude in alcun modo che il provvedimento stesso, in quanto recante la condanna alle spese e per ciò solo, si debba intendere come giustificativo anche della imposizione a carico degli allora intimati dell'obbligo di rifusione della somma sborsata per il contributo unificato".

L'inutilizzabilità della correzione materiale d'errore

Specifica, altresì, che versando in una ipotesi al di fuori della configurabilità dell'errore materiale di cui all'art. 391 bis c.p.c., tale strumento risulta inammissibile. 

Ed invero, ai sensi del menzionato art. 391 bis c.p.c., la correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, può avvenire: "Se la sentenza

o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5), pronunciata dalla corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, n. 4), la parte interessata può chiederne la correzione e la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa. La Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380 bis. Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza.

Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza. La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto. In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, nè è sospeso il giudizio o il termine per riassumerlo". 

I precedenti

Con ciò, la VI sezione civile della Corte aderisce al principio per cui: "La sentenza che, pur correttamente statuendo sulle spese in motivazione, ne ometta, poi, la loro totale o parziale liquidazione in dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, attesa la necessità, ai fini della loro concreta determinazione e quantificazione, di una pronuncia del giudice" (Cass. civ. Sez. I, 07/10/2014, n. 21109), principio seguito anche dalla II sezione civile, per la quale: "La sentenza che contenga una corretta statuizione sulle spese nella parte motiva, conforme al principio della soccombenza, ma non contenga poi alcuna liquidazione di esse nel dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto, ai fini della concreta determinazione e quantificazione delle spese, si rende necessaria la pronuncia del giudice" (Cass. civ. Sez. III, 29/07/2014, n. 17221). 

Non mancano, tuttavia, decisioni di segno contrario che ritengono esperibile la procedura di correzione dell'errore materiale quando "l'omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell'estensore" (Tra le altre: Cass. civ. Sez. II Ordinanza, 24/07/2014, n. 16959). 

La soluzione giudiziale

Ferma restando, a dire della sesta sezione civile, l'inutilizzabilità della procedura di correzione materiale, con un interessante percorso logico-giuridico, la stessa ritiene che: "poiché "il contributo unificato atti giudiziari, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare" (Cass. (ord.) n. 21207 del 2013) e, d'altro canto, la somma relativa è risultante da un pagamento che risulta evidenziato all'ufficio che riceve l'iscrizione a ruolo dell'affare (ed il cui cancelliere deve controllarne la congruità), si deve ritenere che, allorquando la statuizione sulla condanna alle spese a favore di chi l'abbia versato, ancorchè individui come dovuta una somma a titolo di esborsi (cioè di spese vive) che abbia, come nella specie, determinato forfettariamente nel regime anteriore al d.m. n. 55 del 2014, e che non risulti, per la sua entità, comprensiva dell'importo corrisposto dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, essa possa e debba essere intesa non già nel senso che la decisione abbia commesso un errore materiale nella determinazione degli esborsi sostenuti dalla parte vittoriosa (errore che, peraltro, si concreterebbe non tanto in una omissione di pronuncia, concetto estraneo alla statuizione sulle spese, bensì in una violazione dell'art. 91 c.p.c., quale norma che giustifica l'esenzione della parte vittoriosa dal costo del processo), bensì nel senso che abbia inteso liquidare a favore della parte vittoriosa la somma espressamente indicata in aggiunta a quella rappresentata dalla misura del contributo unificato ed in quanto relativa ad altre spese vive sopportate" (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 23/09/2015, n. 18828).

Ciò posto, in considerazione del fatto che il pagamento del contributo unificato risulta documentalmente e sulla scorta di un importo prefissato, appare evidente che la decisione, si badi bene, anche ai fini dell'utilizzazione come titolo esecutivo, deve essere intesa come impositiva della condanna alla restituzione del relativo importo.

Tanto è vero che: "la natura stessa del contributo unificato e le modalità del suo versamento in correlazione con l'iscrizione a ruolo e della sua definitiva determinazione con poteri riconosciuti all'ufficio di cancelleria, consentono di intendere la decisione che pure formalmente non abbia condannato al pagamento in favore della parte vittoriosa come decisione senz'altro giustificativa, anche sotto il profilo dell'efficacia di titolo esecutivo, di quella condanna, come se si trattasse di una condanna implicita".

L'anzidetto principio, afferma la Corte nella decisione in commento, sia pure resa prima dell'avvento del D.M. n. 55 del 2014, deve essere integralmente riproposto anche all'attualità, nella vigenza del citato decreto ministeriale, infatti, anche se "l'art. 2 a proposito della liquidazione delle spese prevede ora che esse debbano essere documentate e comunque stabilisce, in aggiunta, la debenza di un rimborso forfettario per le spese generali commisurato nel 15% del compenso totale per le prestazioni, ma l'onere di documentazione delle spese non si può intendere comprensivo di quello relativo alla sopportazione del pagamento del contributo unificato, giacché, essendo avvenuto il pagamento presso l'ufficio adito e, come s'è detto, con poteri di accertamento del medesimo, sarebbe del tutto illogico pretendere che la parte debba documentare anche detto pagamento, che è rilevabile tramite il fascicolo d'ufficio".

A conclusione dell'anzidetto ragionamento ecco che la Corte, con l'ordinanza 18828/2015, formula il seguente principio di diritto: "Ne segue che deve essere affermato il principio di diritto secondo cui, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna (nel regime del d.m. n. 55 del 2014 eventualmente anche recante condanna alle spese documentate diverse da quella del contributo e nel regime anteriore eventualmente recante la liquidazione di una somma per esborsi forfettariamente determinata inidonea a comprendere il contributo) si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento". 

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