Per la Cassazione, costui è ugualmente destinatario del provvedimento di tutela ripristinatorio. Ammessa l'opposizione del terzo contro la sentenza resa inter alios

di Lucia Izzo - In caso di demolizione di cosa comune, il condomino non responsabile dello spoglio è un litisconsorte necessario perché è comunque destinatario del provvedimento di tutela ripristinatorio.


Questo è ciò che emerge dalla sentenza n. 22694/2015 (qui sotto allegata) con cui la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha accolto il ricorso presentato da alcuni condomini che lamentavano la nullità di una sentenza oggetto dell'opposizione di terzo poiché nel relativo giudizio non avevano preso parte tutti i litisconsorti necessari.


La vicenda ala base del contenzioso, riguardava la demolizione di una pensilina edificata nel cortile in comproprietà di tutte le parti: i ricorrenti sostengono che nella specie doveva essere instaurato un litisconsorzio necessario tra tutti i condomini, diversamente da quanto stabilito dalla Corte d'Appello secondo cui la tutela della cosa comune compete ad ogni comproprietario, il quale può agire in giudizio senza necessità di chiamare in causa tutti gli altri.


Contrario il parer degli Ermellini, in quanto tale principio non può applicarsi quando la tutela implichi la demolizione della cosa comune.

Il litisconsorzio necessario si impone qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso comportino la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un'opera di proprietà o nel possesso di più persone; in caso la sentenza fosse resa solo nei confronti di alcuni comproprietari sarebbe inutiliter data, poiché non può configurarsi una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio.


Nel caso di specie, la pensilina da demolire sarebbe stata realizzata (sia pure solo da alcuni condomini) sul cortile comune, diventando perciò di proprietà comune a tutti i comproprietari del cortile, in forza del noto principio di accessione di cui all'art. 934 c.c., per il quale qualunque costruzione si incorpora al suolo ed appartiene immediatamente al proprietario di questo.


Si tratta di principi ribaditi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1238/2015 in base ai quali la Corte pronuncia il seguente principio di diritto: "in tema di tutela possessoria, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un'opera in proprietà di più persone, il comproprietario  non autore dello spoglio è litisconsorte necessario, in quanto è comunque destinatario del provvedimento di tutela ripristinatario".


Come conseguenza, è ammissibile l'opposizione di terzo proposta (ex art. 404, comma 1, c.p.c.) dal comproprietario avverso la sentenza resa inter alios che abbia disposto la demolizione della cosa comune, senza la sua partecipazione al giudizio, anche qualora con la detta opposizione il "pregiudizio" richiesto dalla norma non sia precisato e non venga chiesto il riesame della questione di merito, poiché il pregiudizio richiesto dalla legge e il correlativo interesse ad impugnare, sono in re ipsa e discendono dalla natura del decisum che comporta la distruzione della cosa oggetto del diritto sostanziale.


Parola al giudice del rinvio anche per quanto riguarda le spese.

Vedi allegato

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