Solo la revisione ex art. 128 Cds rimane di competenza del tribunale amministrativo

di Marina Crisafi - Per le sanzioni relative alle infrazioni del codice della strada, la competenza a decidere è sempre del giudice di pace. E ciò sia con riguardo alle contravvenzioni che relativamente alla decurtazione dei punti sulla patente e alla conseguente revisione della licenza per via dell'azzeramento del credito disponibile. Al giudice amministrativo compete soltanto l'ipotesi residuale della revisione per motivi tecnici quando sono in gioco le capacità del conducente. A chiarirlo è il ministero dei trasporti, con la circolare n. 24867 del 28 ottobre 2015 (qui sotto allegata), riportandosi alle recenti decisioni delle sezioni unite della Cassazione.

Con le ordinanze nn. 15689 e 15690 del 27 luglio 2015, i giudici di piazza Cavour infatti hanno chiarito che la motorizzazione può adottare il provvedimento di revisione della licenza in due casi: in seguito alle sanzioni stradali elevante a carico del conducente, ovvero per i dubbi evidenti sulla sua idoneità.

Nella prima ipotesi, la S.C. ha definitivamente statuito, ha enunciato il Mit, la giurisdizione del giudice ordinario (e quindi del giudice di pace) "nei casi di impugnazione dei provvedimenti di revisione ex art. 126-bis Cds.

Nella seconda, invece, resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo "per i provvedimenti di revisione della patente ex art. 128 Cds emessi qualora sorgano dubbi sulla idoneità tecnica e/o psicofisica del conducente, stante la diversa natura del detto provvedimento rispetto a quello ex art. 126 bis".

Date le importanti conseguenze derivanti dalle decisioni in esame, il ministero ha ritenuto necessario diramare istruzioni ad hoc a tutti gli uffici.

 


Qui la circolare Mit n. 24867/2015

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