Per il Tribunale di Vercelli in questi casi è iniqua e superflua la limitazione della capacità di agire

di Maria De Filippis - Il giudice tutelare del tribunale di Vercelli, con il recente provvedimento del 16 ottobre 2015, ha respinto la domanda di nomina di un amministratore di sostegno per una donna ultranovantenne, ribadendo il principio secondo cui non ogni fragilità del soggetto conduce alla nomina di un amministratore di sostegno, ma occorre che tale vulnerabilità provochi un ostacolo nell'esercizio dei diritti o precluda vantaggi e utilità.

Nel caso di specie, il ricorso era stato depositato dalla nuora di una donna di novantadue anni dotata ancora di vivace intelligenza e di memoria, e seguita da un servizio di assistenza domiciliare quotidiano per il disbrigo di alcune pratiche personali, oltre che per la cura della casa.

Per il giudice tutelare di Vercelli, non si vede il motivo per il quale alcuni soggetti, solo perché affetti da patologie, che inibiscano loro di provvedere autonomamente ai propri interessi, debbano necessariamente essere assistiti da un soggetto di nomina giudiziale, se sono concretamente in grado di esercitare con pienezza i loro diritti avvalendosi dell'aiuto da parte di terzi quali familiari, servizi sociali, ecc.

In tale ottica si può affermare che la presenza, da un lato, di una rete familiare attenta alle esigenze della persona beneficiando; l'intervento mirato, dall'altro lato, dei soggetti istituzionali (su tutti, come è ovvio, i servizi sociali) deputati all'ausilio delle persone variamente bisognose; la disponibilità, in termini di piena e sufficientemente informata accettazione, da parte del soggetto bisognoso, ad avvalersi dell'aiuto proveniente dai predetti soggetti; la limitata difficoltà di compimento delle "attività di protezione", in riferimento ad una agevole sormontabilità delle problematiche di natura pratica, burocratica e giuridica che via

via si vadano a presentare; rendono in uno superflua ed inutilmente gravatoria l'istituzione di una misura di protezione al ricorrere del mero riscontro di una patologia astrattamente invalidante.

In conclusione qualora la beneficianda, nonostante l'età avanzata e qualche problema di salute, dimostri comunque di riuscire a gestire le proprie incombenze quotidiane e il proprio patrimonio, e venga aiutata da persone di fiducia e seguita da operatori dei servizi sociali della propria zona di residenza, la misura di limitazione della capacità di agire, determinata dalla nomina di un Amministratore di Sostegno, è ritenuta dal Tribunale come "iniqua e superflua".



Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: