Il giudice amministrativo afferma che non conta la capienza dei dispositivi per salvare gli atti ma i costi sostenuti dall'amministrazione

di Marina Crisafi - Basta con i contributi irrazionali per le spese di giustizia. I diritti richiesti vanno calcolati in base al costo sostenuto realmente dall'ufficio per il rilascio degli atti. E per la cancelleria certo non cambia salvare un documento su un cd piuttosto che su una pendrive. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 4408/2015 (qui sotto allegata) dando ragione al Codacons nella nota vicenda della causa sul naufragio della Costa Concordia.

La vicenda ha inizio quando l'associazione per assicurarsi il materiale audio-video della causa era stata costretta a pagare quasi 25mila euro al tribunale di Grosseto, ossia 295,16 euro per ognuno dei supporti utilizzati (dvd e blu-ray).

L'associazione ovviamente non ci sta e adisce il giudice amministrativo. Il Tar le dà ragione, riducendo a 295,16 euro complessivi i costi dovuti e il Consiglio di Stato conferma.

Con un'interpretazione più che ragionevole, i giudici di palazzo Spada cercano di colmare le lacune del testo unico sulle spese di giustizia (d.p.r. n. 115/2002) che è rimasto fermo all'epoca dei floppy disk e non regolamenta i supporti tecnologicamente più "moderni".

Il ragionamento seguito è questo.

Per il Cds non può reggere la tesi che sia l'ufficio a decidere i costi del servizio di copia e di certificazione dei dati che servono alla difesa in un giudizio, né tantomeno quella di calcolare i costi dei diritti sul criterio della "capienza" di memoria del supporto prescelto per salvare gli atti.

Per cui, nel silenzio della legge, il giudice ha affermato che il criterio guida da seguire è quello secondo il quale gli atti possono essere salvati su più supporti (dall'hard disk esterno al blue ray passando per le pen drive e i dvd) pagando l'importo forfettario di 295,16 euro (a titolo di diritto di copia) una sola volta. Tale cifra infatti copre i costi sostenuti dall'amministrazione della giustizia per la memorizzazione dei dati richiesti, indipendentemente dallo strumento digitale prescelto: salvare un atto su una usb piuttosto che su un cd infatti non cambia di certo i costi sostenuti dall'ufficio giudiziario.

Consiglio di Stato, sentenza n. 4408/2015

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