L'esecuzione, infatti, non può essere avviata per debiti volti al soddisfacimento delle esigenze di mantenimento e sviluppo del nucleo familiare
di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 21396/2015, depositata il 21 ottobre (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha ribadito che non è possibile iscrivere ipoteca sui beni che siano stati ricompresi in un fondo patrimoniale per i debiti fiscali contratti dal capo la famiglia nell'ambito della sua attività lavorativa.

I giudici, infatti, hanno ricordato che il criterio con il quale individuare i debiti per i quali si può procedere a esecuzione di beni conferiti in un fondo patrimoniale è da rinvenirsi nella connessione tra essi e i bisogni della famiglia e non nella natura dell'obbligazione.

In sostanza, il debito che si vuole soddisfare con l'esecuzione forzata non deve essere sorto per soddisfare esigenze di natura meramente voluttuaria o speculativa, ma deve essere volto al soddisfacimento delle esigenze di mantenimento e sviluppo del nucleo familiare, anche attraverso il potenziamento della capacità lavorativa del capo famiglia.

Limitarsi ad accertare che i debiti derivano dall'attività di quest'ultimo, quindi, è insufficiente, di per sé, a legittimare l'iscrizione ipotecaria sui beni costituiti in fondo patrimoniale, essendo a tal fine richiesta un'indagine più approfondita.

Così, la Corte ha accolto il ricorso di un contribuente che contestava il comportamento tenuto da Equitalia per recuperare il suo debito IVA, ovverosia l'avvio della riscossione senza tener conto della costituzione del fondo.

Corte di cassazione testo sentenza numero 21396/2015
Valeria Zeppilli

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