Il Tribunale di Chieti valuta procedibile il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo anche se le parti non sono comparse dinnanzi all'organismo preposto

di Lucia Izzo - Il Tribunale di Chieti, sez. civile, si è pronunciato con una sentenza non definitiva datata 8 settembre 2015 (qui sotto allegata) circa importanti risvolti processuali correlati alla disciplina della mediazione obbligatoria

All'esame del giudicante giunge una questione di improcedibilità (nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio nonché per mancata comparizione personale di tutte le parti dinnanzi al mediatore. 


Il giudice preliminarmente evidenzia che l'art. 5, quarto comma, del d.lgs. 28/2010 prescrive che la mediazione obbligatoria prima del giudizio, si applica nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, solo a seguito dei provvedimenti circa la concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (considerati urgenti e latu sensu cautelare). 


Per quanto riguarda la parte onerata a promuovere la mediazione, in una causa ordinaria è evidente spetti all'attore, in quanto costui mira ad ottenere sentenza di merito sulla domanda proposta ed il convenuto, semmai, potrà esservi interessato se abbia proposto domanda riconvenzionale o confidi in una pronuncia a lui favorevole nel merito. 


Controversa è la questione in caso la mediazione attenga ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui si ha un'inversione della posizione processuale delle parti (per cui il ricorrente in monitorio, formalmente convenuto in opposizione, è da considerarsi attore in senso sostanziale, mentre l'opponente è convenuto sostanziale). 

Per il giudice, nessun dubbio, quindi sul ritenere che l'interesse concreto alla presentazione della istanza di mediazione debba essere individuato in capo alla parte opponente, quale parte appunto "interessata" ad evitare il prospettatile "passaggio in giudicato" dell'opposto decreto nell'ipotesi, in ogni caso, di mancato avveramento della condizione. 


Inoltre, per il giudice dall'omesso esperimento della mediazione deriva la improcedibilità della opposizione, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto, unica soluzione che si l'unica che si armonizza con i principi generali in materia di effetti della inattività delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e che valorizza la stessa ratio deflattiva delprocedimento di mediazione.


Altra questione: la condizione di procedibilità della domanda giudiziale "si considera avverata se il primo incontro avanti al mediatore si conclude senza l'accordo" ma cosa accade se nessuna delle parti si presenta all'incontro fissato

Il Tribunale di Chieti ha ritenuto che l'onere si considera assolto anche solo dal c.d. verbale negativo per mancata comparizione di una o di entrambe le parti, ivi inclusa la parte c.d. litigante. 

Questa evenienza rappresenta semplicemente un esito negativo dell'incontro e non rappresenta, dunque, condizione di improcedibilità. 

Esperire il tentativo di mediazione significa semplicemente e solo presentare la domanda di mediazione, e di ciò ve ne è conferma nell'art. 5 d.lg. n. 28 del 2010 in cui si prevede che "il giudice assegna un termine per la presentazione della domanda di mediazione" e non per la comparizione davanti al mediatore. Quindi ogni parte resta libera di comparire o meno. 


Le doglianze in ambedue i sensi sollevate dall'opposta, per far valere l'improcedibilità del giudizio, vanno dunque rigettate. 


Tribunale di Chiesti, sentenza 8 settembre 2015

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: