Un approfondimento sulla fattispecie di reato prevista e punita dall'art. 570 c.p.

Abogado Francesca Servadei - L'articolo 570 del codice penale, rubricato Violazione degli obblighi di assistenza familiare apre il Capo IV Dei delitti contro l'assistenza familiare collocato nel Libro II, Titolo XI Dei delitti contro la famiglia. 

La norma sanziona tre condotte: 

a) l'abbandono del domicilio domestico ovvero altro comportamento contrario all'ordine e alla morale delle famiglie che abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi di assistenza relativi alla responsabilità genitoriale (cfr. Cass. n. 26037/2004); 

b) la malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore o del coniuge; 

c) la mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza. 

Le menzionate condotte, pur essendo tra loro autonome, sono caratterizzate da un comune denominatore rappresentato dall'esigenza di tutelate l'interesse del soggetto ad essere assistito sia da un punto di vista economico che morale.

La norma in esame rappresenta una novità rispetto al codice penale previgente, nonostante abbia avuto precedenti nelle legislazioni straniere.

Da un punto di vista tecnico la sua formulazione è connaturata da una spiccata indeterminatezza legata soprattutto alla nozione di ordine e morale della famiglia appartenente ad un contesto storico-culturale assai lontano da quello odierno; inoltre è da sottolineare che l'inciso assistenza, si traduce in quell'aiuto non riscontrabile in ambito civilistico così come riportato nel Capo Quarto, Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio

, Libro II del Codice Civile, come per esempio i Diritti e doveri reciproci dei coniugi (art. 143), ovvero il Dovere verso i figli (art. 147). Comparando il I e del II comma si evince, inoltre come il legislatore abbia voluto scindere due aspetti del delitto de quo: nel I comma infatti è presa in considerazione la violazione dei valori prevalentemente morali, attraverso gli incisi "…abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie...", mentre nel comma successivo è evidente la violazione dei valori economici e ciò risulta dalla condotta di malversazione, dilapidazione, nonché la mancanza dei mezzi di sussistenza.

Analizzando il I comma dell'articolo, si evince come il legislatore abbia voluto ritenere penalmente rilevanti le condotte che violano il dovere di assistenza e che si traducono in abbandono del domicilio domestico e quelle contrarie all'ordine ed alla morale; l'utilizzo di tale terminologia, assai generica, tuttavia non ha fatto mancare problemi interpretativi, spingendo gli studiosi a colmare queste lacune, riconducendo l'abbandono a quell'allontanamento definitivo e non temporaneo.

Il II comma invece si riferisce all'aspetto meramente economico. Al numero 1, infatti, il legislatore utilizza l'inciso malversare con il quale si intende la mala gestione del patrimonio del figlio minore o pupillo o del coniuge che si traduce in appropriazione ovvero alienazione di beni mobili o immobili a proprio vantaggio, mentre con il termine dilapida si intende lo sperpero finalizzato alla dissipazione anche parziale di quanto amministrato. E' lecito sottolineare che affinché si configuri la malversazione ovvero la dilapidazione è necessaria la reteirazione della condotta del soggetto agente non essendo quindi sufficiente un solo atto ad integrare l'illecito penale.

Soggetti attivi di tale figura delittuosa possono essere il coniuge, il genitore, i figli maggiorenni ed i nonni (ciò si desume dal fatto che il danno è arrecato ad un ascendente e/o discendente).

Per quanto riguarda invece l'inciso mezzi di sussistenza la locuzione non coincide assolutamente con quella civilistica di mantenimento contemplata nel codice civile, la quale invece si riferisce al tenore di vita avuto in costanza di matrimonio. A tal proposito è importante ricordare che il reato di Violazione degli obblighi di natura economica introdotto dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2006 numero 54 (rubricata Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso), sembrerebbe assorbire quanto contemplato nella fattispecie Violazione degli obblighi di assistenza familiare, comma II, numero 2 laddove le vittime siano i figli.

Per quanto concerne i mezzi di sussistenza la Corte di Cassazione si è espressa con molteplici pronunce; infatti i Supremi Giudici hanno statuito che la locuzione utilizzata dal legislatore non si riferisce esclusivamente a quanto occorre per la sopravvivenza, ma si riferisce anche ad appagare quel plus non necessario della vita quotidiana (cfr. ex multis, Cass. Pen. n. 2736/2008; Cass. Pen n. 49755/2012 e da ultimo Cass. Pen. n. 17691/2014).

Il delitto in esame, secondo un consolidato orientamento di Piazza Cavour, si inquadra in quelli permanenti, in quanto la consumazione dello stesso perdura sino a quando cessa la condotta posta in essere dal oggetto agente.

Il regime sanzionatorio prevede, per la fattispecie contemplata nel I comma - quindi l'abbandono del domicilio domestico ovvero altro comportamento contrario all'ordine e alla morale delle famiglie che abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi di assistenza relativi alla responsabilità genitoriale - la pena della reclusione fino ad 1 anno ovvero la multa da 103 a 1.032 euro, mentre per le due fattispecie contemplate nel II comma al numero 1 e 2 le dette pene si applicano congiuntamente.

Una particolare attenzione deve essere rivolta, infine, alla procedibilità: il III comma dell'articolo statuisce che "il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti nel numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma".

L'articolo si chiude prevedendo che le disposizioni sancite "non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge".

Ecco alcune delle massime giurisprudenziali più recenti in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare:


Cassazione penale Sezione VI sentenza del 31/03/2015 n. 20133
Va confermata la sentenza di condanna nei confronti dell'imputato, accusato di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie, ai figli minori e al figlio maggiorenne, non versando o versando in modo parziale e non puntuale l'assegno di mantenimento, allorché sia emerso che l'imputato, pur essendo formalmente disoccupato e invalido civile, aveva sempre lavorato presso il negozio di mobili del fratello, ricevendone un congruo reddito, tanto da poter aiutare economicamente il padre che versava in pessime condizioni e, tuttavia, non aveva versato per lunghi periodi alla moglie ed ai figli i necessari mezzi di sussistenza.

Cassazione penale Sezione VI sentenza del 20/01/2015 n. 5423
In tema di reati contro la famiglia, le condotte di inadempimento degli obblighi di natura economica previsti dall'art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54 costituiscono un unico reato permanente, la cui consumazione termina con l'adempimento integrale dell'obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l'omissione si è protratta anche dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio.

Cassazione penale Sezione VI sentenza del 26/11/2014 n. 52393
Per integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 570, comma 1, c.p. non basta verificare l'inadempimento all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, ma bisogna anche accertare gli ulteriori elementi costitutivi del reato: l'inadempimento deve infatti essere ricollegabile ad una volontà inadempiente direttamente correlata alla deliberata negazione del vincolo di assistenza ancora sussistente, che per l'effetto possa considerarsi contraria all'ordine o alla morale della famiglia (nella specie i giudici del merito non avevano verificato se la condizione economica dell'interessato potesse consentire l'adempimento dato che l'imputato era stato licenziato e aveva richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello stato).

Cassazione penale Sezione VI sentenza del 25/11/2014 n. 6682
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.

Cassazione penale Sezione VI sentenza del 20/11/2014 n. 53607
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; ne deriva che il reato di cui all'art. 570, comma 2, c.p., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore.

Cassazione penale Sezione VI sentenza del 19/11/2014 n. 53123
L'obbligo di procurare i mezzi di sussistenza ad un figlio minore sussiste indipendentemente dalla formale attribuzione della responsabilità genitoriale, essendo irrilevante la mancanza del riconoscimento giudiziale della paternità, anche ove il compimento di tale atto venga ostacolato dall'altro genitore naturale (nella fattispecie la madre).

Cassazione penale Sezione VI sentenza del 12/11/2014 n. 51215
CED - Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 570, comma 2, c.p., l'obbligo gravante sul padre naturale di non far mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore non nato in costanza di matrimonio sussiste sin dalla nascita del minore e non dalla data dell'accertamento giudiziale della paternità, ferma restando la necessità di accertare che il genitore inadempiente, anche prima della sentenza di accertamento, fosse consapevole del suo status.

Cassazione penale Sezione VI sentenza del 12/11/2014 n. 51215
Va riconosciuta la responsabilità del padre per violazione degli obblighi di assistenza familiare anche per il periodo in cui non era ancora stata accertata la paternità naturale del minore, giacché l'obbligazione sorge fin dalla nascita dei minore e non dalla data della pronuncia che ha accertato la paternità.

Cassazione penale Sezione VI sentenza del 31/03/2015 n. 20133
Va confermata la sentenza di condanna ex art. 570 c.p. nei confronti di un ex marito per non aver versato o aver versato in modo parziale e non puntuale l'assegno di mantenimento, allorché sia emerso che l'imputato, pur essendo formalmente disoccupato e invalido civile, aveva sempre lavorato presso il negozio di mobili del fratello, ricevendone un congruo reddito, tanto da poter aiutare economicamente il padre che versava in pessime condizioni.

Cassazione penale Sezione VI sentenza del 26/11/2014 n. 52393
CED - Per integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 570, comma 1, c.p. non basta verificare l'inadempimento all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, ma bisogna anche accertare gli ulteriori elementi costitutivi del reato: l'inadempimento deve infatti essere ricollegabile ad una volontà inadempiente direttamente correlata alla deliberata negazione del vincolo di assistenza ancora sussistente, che per l'effetto possa considerarsi contraria all'ordine o alla morale della famiglia (Nella fattispecie i giudici del merito non avevano verificato se la condizione economica dell'interessato potesse consentire l'adempimento, considerato che l'imputato era stato licenziato e aveva richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello stato).

Cassazione penale Sezione VI sentenza del 25/11/2014 n. 6682
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.

Cassazione penale Sezione VI sentenza del 20/11/2014 n. 53607
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; Il reato quindi sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore.

Cassazione penale Sezione VI sentenza del 19/11/2014 n. 53123
L'obbligo di procurare i mezzi di sussistenza ad un figlio minore sussiste indipendentemente dalla formale attribuzione della responsabilità genitoriale, per cui l'atteggiamento omissivo del ricorrente non può considerarsi irrilevante per la mancanza del riconoscimento, neppure data la obiettiva peculiarità d'una situazione nella quale il riconoscimento medesimo era ostacolato dalla madre naturale del bambino.

Cassazione penale Sezione VI sentenza del 12/11/2014 n. 51215
CED - Ai fini della configurabilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'obbligo gravante sul padre naturale di non far mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore non nato in costanza di matrimonio sussiste sin dalla nascita del minore e non dalla data dell'accertamento giudiziale della paternità, ferma restando la necessità di accertare che il genitore inadempiente, anche prima della sentenza di accertamento, fosse consapevole del suo status.


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