La Cassazione precisa che in forza del contratto, l'unico responsabile è il rivenditore che potrà liberarsi anche con presunzioni che dimostrino la consegna di un bene conforme

di Lucia Izzo - L'acquirente, il cui bene abbia un difetto di conformità, deve rivolgersi al rivenditore che è l'unico soggetto responsabile (in forza del contratto) nei suoi confronti, a prescindere dal fatto che il difetto dipenda da un altro soggetto della catena distributiva (ad esempio il produttore). 

In altri termini, è il venditore che deve rispondere direttamente e personalmente alle richieste del consumatore, facendosi carico di ogni eventuale onere. 


Lo precisa la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 20811/2015 (qui sotto allegata). 

Il ricorso è presentato dall'acquirente di un'autovettura di grossa cilindrata, danneggiato dallo scoppio improvviso dell'airbag, contro il concessionario venditore.  


Mentre il Tribunale aveva accolto la domanda di risarcimento danni dell'uomo, diversamente ha ragionato la Corte d'Appello territoriale secondo la quale non poteva essere riconosciuto il diritto al ristoro del danno poiché non vi era prova certa che l'airbag fosse effettivamente scoppiato per un difetto originario dell'impianto, né risultava configurabile alcuna colpa della concessionaria venditrice dell'auto, mancando qualsiasi argomento dal quale desumere un'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa. 


Gli Ermellini osservano che in tema di compravendita, l'obbligazione (di dare) posta a carico del venditore è di risultato, in quanto l'interesse perseguito dall'acquirente è soddisfatto con la consegna di un bene in grado di realizzare le utilità, pattuite, alle quali la prestazione sia preordinata. 


All'acquirente (creditore) basterà allegare l'inesatto adempimento o denunciare vizi e difetti che rendono la cosa inidonea all'uso alla quale è destinata e che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.  

È al venditore (debitore) che spetta l'onere di dimostrare, anche con presunzioni, che la cosa consegnata sia conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto oppure la regolarità del processo di fabbricazione e realizzazione del bene. 

Fornita tale prova, ricadrà sul compratore dimostrare che esistano vizi o difetti intrrinseci alla cosa ascrivibili al venditore. 


L'acquirente, in caso di difetti di conformità dovrà quindi necessariamente riferirsi al rivenditore, responsabile secondo contratto

Inoltre, il libretto di manutenzione del veicolo, consegnato all'automobilista, consigliava di sostituire l'airbag dopo massimo quindici anni, pertanto il venditore avrebbe dovuto aspettarsi che il compratore fornisse una garanzia della funzionalità dell'accessorio per una durata almeno pari a quella riportata. 

La Corte accoglie il ricorso ed invia ad altra sezione della Corte d'Appello. 

Cass. VI sez. civ., ordinanza 20811/2015

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