Le sezioni E, F e G dedicate all'"oggetto del ricorso" alla Cedu: guida "a puntate" della procedura da seguire per non sbagliare nella presentazione del ricorso

Avv. Francesco Pandolfi - Dopo aver esaminato, nelle precedenti puntate, come compilare le prime pagine del ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ossia le sezioni A e B e quelle C e D, continuiamo a scoprire gli altri "segreti" dell'apposito formulario predisposto dalla Corte (leggi: "Come compilare correttamente il formulario per il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo? Le sezioni A e B"; "Come compilare correttamente il formulario per il ricorso alla Cedu? Le sezioni C e D").

Una guida orientativa utile per compilare correttamente il formulario di ricorso alla Corte EDU non può prescindere, infatti, dal soffermarsi sulla sezione dedicata all'oggetto del ricorso (pagine da 4 a 8), passando ad esaminare le sottosezioni in materia di "esposizione dei fatti" (lettera E), di "esposizione delle violazioni" (lettera F) e di doglianze" (lettera G) con riferimenti ai pregressi ricorsi esperiti.

La Sezione "E": i fatti

Nei due articoli precedenti abbiamo illustrato alcuni passaggi importanti per compilare correttamente le sezioni precedenti alla "E" del formulario di ricorso, con il solo scopo di semplificare l'approccio a questa particolare procedura ed approssimare allo zero gli errori di scrittura (assolutamente non graditi dalla Corte).

Veniamo quindi agli aspetti salienti della sezione "E" in commento.

Come sempre, il metodo seguito è quello della lettura dall'alto verso il basso del modello di ricorso, seguendo l'ordine alfabetico delle sezioni.

Che cosa intende l'Organo giurisdizionale internazionale per "oggetto del ricorso"?

E' semplice: in primo luogo vuole conoscere ogni opportuna informazione sui fatti; in secondo luogo quali siano le doglianze che si intende rappresentare; infine, il rispetto della regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne nonché del termine semestrale utile per inviare il formulario di ricorso.

Ora, sull'aspetto dell'informazione sui fatti è chiaro che la Corte vuole apprendere quanto accaduto: ciò che chiede è l'impiego di uno stile descrittivo chiaro e conciso idoneo a fornire solo le informazioni ritenute essenziali con l'immediata percepibilità del modo nel quale i diritti sono stati violati dallo Stato controparte.

La scrittura dovrà essere perfettamente leggibile (nel caso si scelga la dattilografia le osservazioni dovranno rispettare la redazione con caratteri non inferiori a 12 nel corpo del testo e 10 nelle note).

La Sezione "F": l'esposizione delle violazioni e degli argomenti

Non è difficile adempiere a quanto richiesto in questa sezione; la domanda che però bisogna porsi è la seguente: come e perché i fatti esposti violano la Convenzione?

E' evidente che la risposta esatta a tale domanda comporta l'immediato chiarimento alla Corte del "cuore" del ricorso.

Seguendo il formulario nelle due colonne presenti a pagina 7, a sinistra si trova il n. 37 che chiede quale sia l'articolo invocato, a destra invece si deve argomentare compiutamente su quella norma.

La Sezione "G": le doglianze

Qui bisogna prestare attenzione in quanto non tutte le doglianze sono, per così dire, "ricevibili" dall'organo: esse sono strettamente collegate ai criteri di ricevibilità indicati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il ricorso quindi, per essere validamente esaminato deve obbligatoriamente rispettare questi requisiti:

1) le recriminazioni di chi ricorre devono essere correlate alla violazione di diritti accordati dalla Convenzione e richiamati nei Protocolli;

2) le doglianze devono essere rivolte ad uno Stato che ha ratificato la Convenzione;

3) non sono ammessi ricorsi contro privati, ma solo contro una pubblica autorità;

4) le lamentele meritevoli di vaglio sono quelle riguardanti atti o fatti intervenuti dopo la ratifica della Convenzione;

5) chi ricorre è la "vittima";

6) chi ricorre in sede europea ha già presentato tutti i ricorsi possibili, sino al più alto grado e livello, davanti gli organi di giustizia nazionali;

7) il ricorso deve essere completo in tutte le parti;

8) il ricorso va presentato alla Corte non oltre il termine di mesi 6 dalla decisione interna definitiva.

Per essere apprezzate dalla Corte, le doglianze devono essere facilmente comprensibili anche solo leggendo l'esposizione dei fatti nella sezione a ciò dedicata; è intuitivo che poi l'organo decidente andrà a verificare i singoli fatti rappresentati e li porrà in correlazione con i documenti eventualmente prodotti.

Le doglianze riguardano solo e soltanto la lesione di un diritto fondamentale e non l'ingiustizia o gli errori di un provvedimento giudiziario antecedente.

Tutta questa procedura "solo in apparenza semplice e schematica" fa sì che (come già rammentato in occasione delle puntate precedenti) l'assistenza di un avvocato giochi un ruolo centrale nella stesura del formulario nel caso si ambisca a presentarsi alla Corte con un margine ampio di possibilità.

Queste, in definitiva, le avvertenze di massima fino a pagina 8 del formulario.

Da ricordare, sempre, che l'organo giurisdizionale non esamina atti predisposti in violazione delle proprie regole.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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