La regola vale anche nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione rivesta la qualifica di erede necessario

di Lucia Izzo - La Corte d'Appello di Lecce ha richiamato un principio già espresso dalla Cassazione nella sentenza 190/15. Nell'ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa legitimatio ad causam si trasmette, salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 c.c., non al semplice chiamato all'eredità bensì, in via esclusiva, all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del de cuius.

Il giudice del gravame ha così respinto l'istanza di sei eredi legittimi di un uomo deceduto nel corso del processo, i quali erano stati condannati in prime cure a pagare una cifra di oltre un milione e mezzo di euro ad cooperativa in liquidazione.

Gli eredi eccepivano la rinuncia all'eredità del dante causa e di aver preso parte al giudizio per sole ragioni cautelative: pertanto vi sarebbe stata carenza di legittimazione passiva.

Ma così non è, poiché costoro si erano costituiti in giudizio in sede di riassunzione (dopo l'interruzione per la morte del loro caro) con comparsa, dichiarandosi eredi e chiedendo il rigetto della domanda per responsabilità apparente del de cuius.

I giudici precisano che la mera delazione ereditaria, conseguente all'apertura della successione, non è sufficiente ai fini della legittimazione ad causam, la quale presuppone l'accettazione dell'eredità, per effetto del quale il chiamato assume la veste effettiva di erede della parte.

Gli eredi a cui sia stata notificata la riassunzione della causa a seguito della morte del de cuius dovranno contestare in giudizio l'assunzione della qualità di erede e la legitimatio ad causam, ed inoltre provare la condizione di fatto idonea ad escludere l'effettiva coincidenza tra la posizione che ha giustificato in astratto la riassunzione nei loro confronti e quella di eredi.


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