Con la sentenza di condanna o patteggiamento per guida in stato di ebrezza deve essere sempre disposta la confisca del veicolo

di Lucia Izzo - Il giudice deve disporre, con la sentenza di condanna o patteggiamento, la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, anche se essa ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria ed a nulla rilevando se eventualmente il veicolo non sia stato in precedenza sottoposto a sequestro.

Lo precisa la Corte di Cassazione, IV sezione penale, con la sentenza n. 40957/2015 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Perugia contro la sentenza del GIP del Tribunale di Terni.

Con la decisione summenzionata, un uomo veniva condannato alla pena (su richiesta delle parti) di quattro mesi di arresto e mille euro di multa per guida in stato di ebbrezza con conseguente incidente stradale, accertata con alcoltest da cui risultava un tasso alcolemico di 2,62 g/l.

Il GIP non aveva però disposto la confisca dell'autovettura, risultata essere in comproprietà tra l'imputato e una donna, poiché questa misura avrebbe leso il diritto del comproprietario, terzo in buona fede.

Il Procuratore Generale evidenzia come l'art. 186 co. 1 lett c) sesto periodo del codice della strada, disponga che "con la sentenza

di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea dal reato".

La ratio della norma si fonda sul venir meno della pericolosità assoluta derivante dall'uso del veicolo nel caso di appartenenza integrale del veicolo ad un terzo, mentre la medesima presunzione in caso di comproprietà rimane integra e giustifica il provvedimento ablativo limitato alla quota parte di proprietà del condannato.

Concordi i giudici della Suprema Corte che, nel richiamare costante giurisprudenza di legittimità, affermano che l'appartenenza non in esclusiva proprietà a terza persona del mezzo non ne esclude la possibilità di confisca in quanto sia la lettera che la ratio della disposizione conducono ad escludere che la comproprietà con un terzo estraneo, del veicolo condotto dall'imputato in stato di ebrezza, sia d'ostacolo all'applicazione della misura stessa, in quanto nel solo caso in cui integralmente il veicolo appartenga ad un terzo, la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità e nell'uso dello stesso può dirsi attenuata, rimanendo al contrario integra in caso comproprietà, non essendo il terzo, neppur formalmente, titolare di un esclusivo ius excludendi alias.

Ciò vale, quindi, nel caso che il bene sia ricompreso nella comunione legale con una persona estranea al reato.

La sentenza va dunque annullata sul punto relativo all'omessa applicazione della sanzione accessoria della confisca, e può essere applicata già in sede di legittimità trattandosi di misura obbligatoria che non importa esercizio di discrezionalità alcuna.

Cass., IV sez. penale, sentenza 40957/2015

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