La comunicazione fatta dalla polizia municipale alla procura non rientra tra le attività di polizia giudiziaria e non è coperta da segreto

di Valeria Zeppilli - L'eterna storia dei difficili rapporti tra vicini regala al diritto vivente una nuova interessante pagina.

A scriverla, in particolare, è stata la seconda sezione del T.a.r. del Lazio, con la sentenza numero 11188/2015.

La vicenda, nel dettaglio, riguardava l'esposto presentato da un uomo nei confronti del vicino di casa, intento ad eseguire lavori edilizi nella propria abitazione.

Alla richiesta di quest'ultimo di accedere all'esposto, la polizia municipale risponde con un bel "no".

Per i vigili, infatti, l'accesso andrebbe negato in ragione dell'articolo 329 del codice di procedura penale, che impone al P.M. e alla polizia giudiziaria il segreto sugli atti d'indagine.

Ma per il T.a.r. del Lazio non è così e il responsabile dei lavori ha tutto il diritto di visionare l'esposto nei suoi confronti.

La comunicazione fatta dai vigili alla procura, del resto, non rientra tra le attività di polizia giudiziaria ma, piuttosto, tra quelle di carattere amministrativo.

Nell'ipotesi in esame, infatti, la polizia municipale ha agito quale espressione del Comune e nel pieno esercizio della sua attività istituzionale. La regola del segreto, di conseguenza, non può trovare applicazione.

Anzi: il proprietario dell'appartamento, che rischia di essere accusato per abuso edilizio, è pienamente legittimato ad accedere all'esposto, avendone un interesse diretto, concreto e attuale.

In ogni caso, alla luce della novità della questione, le spese del giudizio vanno compensate.

Valeria Zeppilli

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