La novità è prevista dalla riforma approvata dalla Camera che introduce il nuovo art. 162-ter nel codice penale

di Marina Crisafi - Una delle novità più eclatanti della riforma del processo penale, approvata di recente dalla Camera e attualmente all'esame del Senato (leggi: "Processo penale: ecco cosa cambia con la riforma"), è il via libera alla "giustizia riparatoria" per i reati a querela.

Se da un lato, infatti, la riforma introdurrà un aggravio di pene per i reati di voto di scambio, furto e rapina, e trasformerà il regime procedurale di alcuni delitti (come la violenza privata), dall'altro prevederà l'estinzione di diversi reati a seguito della condotta riparatoria da parte del soggetto agente.

Salutata come "un significativo passo avanti" verso una concezione più moderna del diritto penale, in linea con gli altri paesi europei, all'indomani dell'approvazione dalla stessa relatrice della riforma Donatella Ferranti, la previsione troverà la sua disciplina nel nuovo art. 162-ter del codice penale, concernente l'estinzione del reato per condotte riparatorie.

La norma prevede che, per alcuni reati persegubili a querela, il giudice potrà dichiarare estinto il reato se l'imputato ha riparato "interamente" il danno, con le restituzioni o il risarcimento eliminando le conseguenze dannose o pericolose del delitto.

La misura riguarda i reati minori e di scarso allarme sociale e mira ad un effetto deflattivo tutelando al contempo le persone offese (che dovranno essere obbligatoriamente sentite dal giudice prima dell'eventuale pronuncia) le quali potranno ottenere "soddisfazione" senza dover attendere i tempi lunghi del processo.

La previsione stabilisce i limiti entro i quali dovrà realizzarsi la riparazione per dar luogo all'estinzione: ovvero "nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, salva la fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per il pagamento di quanto dovuto anche in forma rateale".

L'estinzione può essere anche decisa dal giudice, in assenza di accettazione da parte della persona offesa, laddove venga riconosciuta la congruità della somma offerta a titolo di risarcimento, successivamente al deposito della stessa.

Le nuove disposizioni si applicheranno anche ai processi in corso al momento dell'entrata in vigore della legge.


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