Se la parte è soccombente in relazione all'esito generale della lite, il giudice del rinvio può condannarla a rifondere anche le spese del grado di legittimità

di Valeria Zeppilli - Non sempre la vittoria nel giudizio di Cassazione salva dalla condanna alle spese: se, infatti, la parte è soccombente in relazione all'esito generale della lite, può ben essere condannata a rifondere le spese anche del giudizio di legittimità, nonostante la vittoria in tale grado.

A chiarirlo è la sentenza numero 20289/2015 depositata dalla Corte di Cassazione nella giornata di ieri 9 ottobre (qui sotto allegata). 

In essa, infatti, i giudici hanno specificato che, nel provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, il giudice del rinvio, al quale la causa sia stata rimessa anche per tali fini, deve applicare il principio della soccombenza all'esito globale del processo.

Errato sarebbe infatti, secondo la Corte, scindere i diversi gradi di giudizio. 

In sostanza, come già affermato da diversi precedenti giurisprudenziali, il giudice può legittimamente provvedere a una compensazione totale o parziale delle spese di tutto il giudizio, in quanto ciò che conta non è tanto l'esito della fase di cassazione quanto quello complessivo della lite.

Su tali presupposti, quindi, la Cassazione ha rigettato il ricorso di un avvocato avverso la sentenza con la quale il giudice del rinvio aveva compensato le spese dell'intero giudizio proprio applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo.

Il legale è rimasto insoddisfatto anche in ordine alle ulteriori pretese, con le quali lamentava l'illegittimità della riduzione dell'importo dei propri onorari da parte del giudice alla luce dei risultati positivi conseguiti. 

Cassazione testo sentenza numero 20289/2015
Valeria Zeppilli

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