Ai fini del superamento degli ottomila euro rilevano tutti i crediti dell'amministrazione finanziaria

di Valeria Zeppilli - Anche quando la soglia degli ottomila euro imposta a tal fine dal d.p.r. n. 602/1977 è superata solo grazie alla sussistenza di crediti previdenziali, Equitalia è comunque legittimata ad iscrivere ipoteca. 

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 20055/2015 depositata il 7 ottobre (qui sotto allegata). 

Per i giudici, infatti, a rilevare ai fini dell'iscrizione di ipoteca sono tutti i crediti dell'amministrazione finanziaria, senza che alcune voci possano essere escluse.

Oltretutto, se le voci sono iscritte a ruolo, ai fini dell'iscrizione di ipoteca non importa che vi sia stata contestazione da parte del contribuente: il ruolo, infatti, una volta che sia inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, costituisce titolo esecutivo e legittima il concessionario a procedere ad esecuzione forzata o a promuovere azioni cautelari conservative o azioni comunque previste dal nostro ordinamento a tutela del creditore.

Così, con la pronuncia in esame, i giudici hanno accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria avverso la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva confermato l'annullamento di un'iscrizione ipotecaria da parte del concessionario sancito dalla Commissione Provinciale di Siracusa, senza prendere in considerazione la complessità dei crediti iscritti a ruolo.

La questione, quindi, va rinviata alla C.T.R., anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità. 


Cassazione testo sentenza numero 20055/2015
Valeria Zeppilli

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: