La direttiva 2008/115 non osta alla normativa interna che prevede una pena detentiva per il cittadino che ritorni irregolarmente

di Lucia Izzo - La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, (Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) deve essere interpretata nel senso che non osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro che prevede l'irrogazione di una pena detentiva ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare il quale, dopo essere ritornato nel proprio paese d'origine nel quadro di un'anteriore procedura di rimpatrio, rientri irregolarmente nel territorio del suddetto Stato trasgredendo un divieto di ingresso. 


Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea, con sentenza emessa nella causa C-290-14 (qui sotto allegata), sollecitata dal Tribunale di Firenze. 

Nel caso di specie un cittadino albanese, veniva condannato per un tentativo di furto con strappo e allontanato dall'Italia dal Questore di Firenze con preciso ordine contenente un divieto di reingresso per un periodo di tre anni. 

Non avendo l'interessato fatto domanda in tal senso, e stante il rischio di fuga, non veniva attribuito alcun termine per la partenza volontaria. 

L'interessato, tuttavia, continuava a soggiornare nel territorio italiano fino a lasciarlo spontaneamente, rientrandovi successivamente e vedendo fermato dalle forze dell'ordine che procedevano all'arresto per violazione dell'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo n. 286/1998. 


La norma italiana stabilisce che "Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. (...)". 


Il difensore dell'interessato ha chiesto tuttavia l'assoluzione sostenendo che la direttiva 2008/115 si oppone a tale normativa nazionale e dunque i fatti non costituiscono più reato. 

Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se la direttiva summenzionata debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro che prevede l'irrogazione di una pena detentiva al cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno è irregolare, che, dopo essere ritornato nel proprio paese d'origine nel quadro di una procedura di rimpatrio anteriore, rientri irregolarmente nel territorio del suddetto Stato trasgredendo un divieto di ingresso. 


La Corte ricorda che la citata direttiva disciplina unicamente il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, senza prefiggersi l'obiettivo di armonizzare integralmente le norme degli Stati membri sul soggiorno degli stranieri. 

Tale direttiva, quindi, non vieta, in linea di principio, che il diritto di uno Stato membro qualifichi come reato il reingresso illegale di un cittadino di un paese terzo in violazione di un divieto di ingresso e preveda sanzioni penali per scoraggiare e reprimere la commissione di siffatta infrazione. 


I dettami della direttiva 2008/115 sarebbero compromessi, però,  se lo Stato membro interessato, dopo aver accertato il soggiorno irregolare del cittadino di un paese terzo, anteponesse all'esecuzione della decisione di rimpatrio, o addirittura alla sua stessa adozione, un procedimento penale idoneo a condurre alla reclusione nel corso della procedura di rimpatrio, in quanto tale modo di procedere rischierebbe di ritardare l'allontanamento. 


Le circostanze relative a questo procedimento si distinguono nettamente da quelle oggetto delle cause conclusesi con le sentenze El Dridi (C 61/11 PPU, EU:C:2011:268) e Achughbabian (C 329/11, EU:C:2011:807), nelle quali i detti cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno era irregolare, erano oggetto di un primo procedimento di rimpatrio nello Stato membro interessato. 

Corte di Giustizia Europea, causa C-290-14

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