Per il TAR Puglia è escluso che l'amministrazione comunale possa intervenire con provvedimenti d'urgenza tesi a regolare le classiche liti di vicinato

di Marina Crisafi - Non può essere il Comune a ordinare al padrone dei cani di spostarli dal confine della propria proprietà o di installare una barriera anti-rumore perché danno fastidio ai vicini.

Lo ha sentenziato il Tar Puglia, sezione distaccata di Lecce, con la recente sentenza n. 2684/2015, depositata il 10 settembre scorso (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un uomo proprietario di due cani, cui il sindaco aveva ingiunto sulla base della relazione dell'Asl locale di spostare gli animali dal confine con l'immobile di proprietà dei vicini nonché di installare una barriera di isolamento acustico per attutire la rumorosità procurata dai latrati.

Per il giudice amministrativo è escluso che il Comune possa adottare provvedimenti contingibili e urgenti, aventi carattere straordinario, per risolvere controversie fra privati, come le liti di vicinato.

Il potere di urgenza, ha affermato, infatti, il Tar, "può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali non sia possibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione, fondato su prove concrete e non su mere presunzioni". Presupposti che non ricorrono laddove il sindaco possa comunque fronteggiare la situazione attraverso l'esercizio ordinario dei suoi poteri, ovvero la stessa possa essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall'ordinamento.

Nel caso in esame, è evidente che l'ordinanza impugnata è stata adottata non certo per tutelare "la salute e incolumità pubblica" bensì per il disturbo di un vicino, infastidito dall'abbaiare dei due cani a ridosso della sua proprietà, peraltro accertato solo "quando gli stessi si rendevano conto della presenza di estranei", il che è cosa "piuttosto normale" per un cane, ha spiegato il giudice amministrativo, oltre che ben superabile con altri rimedi offerti dall'ordinamento.

Per cui, nessuno spostamento né barriere per i due cani e spese compensate.

Tar Lecce, sentenza n. 2684/2015

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