Il ddl approvato alla Camera e ora all'esame del Senato punta a decongestionare il lavoro del Supremo Collegio

di Marina Crisafi - Tra le diverse novità del ddl di riforma del processo penale approvato il 23 settembre scorso dalla Camera e ora all'esame del Senato per il sì definitivo (leggi: "Processo penale: ecco cosa cambia con la riforma"), c'è la modifica della disciplina delle impugnazioni.

E in primis, una brusca frenata ai ricorsi in Cassazione frutto dei paletti introdotti per ridurre l'accesso all'ultimo grado di giudizio, col fine ultimo di decongestionare il lavoro del Supremo Collegio.

Oltre alla reintroduzione del concordato in appello sui motivi e sulle pene (laddove l'accordo tra le parti ne comporti una rideterminazione), nello stesso senso si muovono sia il limite alla ricorribilità in cassazione (solo per violazione di legge) in caso di doppia conforme (in primo e in secondo grado) di proscioglimento, e l'eliminazione della previsione ex art. 613, comma 1, c.p.p., che consente alla parte di presentare personalmente il ricorso al collegio.

Stretta anche ai ricorsi sul patteggiamento: contro la sentenza del giudice che lo accoglie, infatti, il ricorso (da parte del pm o dell'imputato) potrà essere presentato solo per determinati motivi: vizi della volontà, erronea qualificazione del fatto, illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate, ecc.

Allo stesso fine di decongestionamento, rispondono le modifiche: all'art. 618 c.p.p., che prevedono che l'intervento delle Sezioni Unite (richiesto da una delle sezioni in caso di contrasto giurisprudenziale) sulla questione possa essere fissato anche d'ufficio; all'art. 600 c.p.p., che allargano le ipotesi di annullamento senza rinvio; all'art. 625-bis c.p.p., che consentono alla S.C. di rilevare d'ufficio la presenza di eventuali errori di fatto; infine, all'art. 610 c.p.p., che danno più spazio alle situazioni passibili di declatoria di inammissibilità dei ricorsi.

Alla medesima logica soggiace, infine, la previsione che aggrava le sanzioni pecuniarie nei casi di inammissibilità dei ricorsi e delle richieste di rimessione.

Nel primo caso, la sanzione potrà essere aumentata fino al triplo (in ragione della causa di inammissibilità); nel secondo le parti che hanno chiesto la rimessione dichiarata inammissibile potranno essere condannate, sempre in base alla causa di inammissibilità, a pagare una somma aumentata fino al doppio.


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