La menzogna sentimentale non può inquadrarsi nella condotta tipica della truffa potendo al massimo integrare illecito civile

di Marina Crisafi - In amore tutto è concesso dice un antico proverbio. Anche truffare approfittando dei sentimenti sinceri del partner. È quanto avvenuto a due infermieri di un noto ospedale milanese tra i quali, scoppiata la scintilla, era iniziata una storia d'amore e di soldi. Lui le aveva promesso l'eternità e lei, cotta a puntino, aveva acconsentito alle sue continue richieste di denaro contraendo anche un mutuo di 10mila euro per aiutarlo prima a pagare le tasse e poi ad avviare un'attività in Perù, portandogli in loco i soldi necessari. Il tutto con promesse continue di restituzione.

Ma una volta rientranti a Milano, il triste epilogo. Lui la lascia infatti con le seguenti parole: "Ti ringrazio per i soldi ma non posso più rimanere con te". Danneggiata e beffata, a questo punto la donna ha cominciato a pressare l'uomo richiedendogli la restituzione delle somme prestate, ma rimanendo le diverse richieste senza esito, ecco intentare l'azione penale per truffa e appropriazione indebita.

Per il Tribunale di Milano (sentenza del 14 luglio 2015, qui sotto allegata), però, la menzogna interessata è legittima.

Ritenendo preliminarmente concepibile una truffa quando una persona inganni il proprio partner sui propri sentimenti, al solo scopo di ottenere un vantaggio patrimoniale con altrui danno, il giudice milanese ha affermato, tuttavia, che è "più che mai doveroso vagliare con cura ogni singolo elemento costitutivo della fattispecie di reato, onde evitare una spropositata estensione dell'area della rilevanza penale".

Passando, quindi, ad analizzare l'elemento della condotta, e cioè il comportamento fraudolento, il giudice milanese ha, infatti, preliminarmente osservato che "il semplice mentire sui propri sentimenti (la nuda menzogna) non integra una condotta tipica di truffa". Quanto al dolo, poi, esso dovrebbe essere presente sin dall'inizio della condotta (e non sopravvenuto). L'agente cioè deve avere sin da subito voluto ingannare la vittima e ottenere una prestazione patrimoniale ingiusta con altrui danno. Infine, un terzo aspetto riguarda il rapporto causale - consequenziale tra errore e atto di disposizione patrimoniale, in quanto si ha il reato solo allorquando l'errore è stato causa dell'atto dispositivo e l'ingannato è stato determinato (nella sua generosità) dalla convinzione errata sul sentimento del partner.

Ma questo è molto difficile da provare, perché vi possono essere varie cause alla base della dazione di danaro, per cui, ha deciso il giudice, "la truffa, per così dire ‘sentimentale' - in definitiva - è astrattamente concepibile ma in concreto difficilmente ravvisabile". E nel caso in esame, difettano tanto una condotta fraudolenta tipica quanto un dolo di truffa, emergendo invece che l'imputato aveva iniziato la relazione con la donna "senza adoperare alcuna malizia" cambiando idea solo successivamente.

Né può ravvisarsi, ha concluso il giudice meneghino, il reato di appropriazione indebita, giacché, tecnicamente, nel caso di specie, le parti avevano pattuito una futura restituzione da parte dell'imputato delle somme prestate, operazione giuridicamente qualificabile come contratto di mutuo, nel quale, come noto, con la consegna del danaro si trasferisce anche la proprietà dello stesso che perde dunque la qualità di cosa "altrui".

Risultato l'uomo è stato assolto e la donna, "sedotta e abbandonata", potrà dire addio ai suoi 16mila euro, salvo intentare azione civile per la mancata restituzione.

Tribunale Milano, sentenza 14 luglio 2015

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