Cosa è previsto dalla principale fonte di disciplina e la distinzione tra copie analogiche e digitali

di Valeria Zeppilli - Il potere di autentica degli avvocati è regolamentato, principalmente, dal decreto legge numero 179 del 2012, così come modificato dal decreto legge numero 90/2014 e dalla legge numero 132/2015.

In sostanza, a partire dal 25 giugno 2014 agli avvocati, e non solo, è stato conferito il potere di autentica in proprio degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico (ad esclusione di quelli che dispongono l'autorizzazione al prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice), qualora ciò sia necessario, come ad esempio nel caso di loro notifica, e con il vantaggio aggiuntivo di non dover neanche pagare i diritti di cancelleria.

Il riferimento va al comma 9-bis dell'articolo 16-bis del decreto legge 179.

A tale previsione si è recentemente aggiunta quella di cui all'articolo 16-decies, introdotto dalla legge numero 132 del 2015, in base alla quale il difensore ha anche il potere di autenticare un atto processuale di parte o un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, nel momento in cui li deposita con modalità telematica: l'attestazione di conformità rende la copia depositata equivalente all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

In materia di attestazione di conformità, tuttavia, a seguito dell'introduzione anche dell'articolo 16-undecies nel d.l. n. 179/2012, occorre fare una distinzione tra il caso in cui essa si riferisca ad una copia analogica e quello in cui si riferisca a una copia digitale.

Nel primo caso, l'attestazione va apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato ma congiunto materialmente alla copia. Nel secondo caso, invece, essa deve essere apposta nel medesimo documento informatico.

Il nuovo articolo, in realtà, prevede anche in ipotesi di copia digitale la possibilità di apporre l'attestazione di conformità su un documento informatico separato, ma la subordina, nei fatti, all'emanazione delle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia, chiamato a stabilire le modalità con le quali individuare la copia cui si riferisce l'attestazione.

Valeria Zeppilli

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