Con l'emanazione della direttiva n. 413/2015 esecuzione più facile in tutta l'UE

di Boglár Szervátiusz - A marzo di quest'anno il Parlamento Europeo ha approvato la Direttiva n. 413/2015, tesa ad agevolare lo scambio internazionale di informazioni riguardanti le infrazioni contro la sicurezza stradale

Tale direttiva comprende le seguenti otto tipologie di infrazione: eccesso di velocità; mancato rispetto dell'obbligo di utilizzare la cintura di sicurezza; passaggio con semaforo rosso; guida in stato di ebbrezza; guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; mancato utilizzo del casco; transito illecito nelle corsie preferenziali e utilizzo illecito di cellulari o altri mezzi di comunicazione alla guida.

Lo scopo della direttiva è quello di rendere possibile agli Stati membri lo scambio di informazioni nei casi in cui le predette infrazioni siano commesse in uno di essi con un veicolo immatricolato in un diverso paese. Insomma: in questo modo le persone che commettono una delle violazioni elencate saranno identificabili con maggiore facilità.

A tal fine, gli Stati membri si sono impegnati a introdurre dei punti di contatto nazionali, attraverso i quali poter concretamente provvedere allo scambio.

Se uno Stato riceve una richiesta di informazioni è tenuto, in ogni caso, a informare il proprietario del veicolo interessato, l'intestatario o la persona che sia comunque sospettata di aver commesso l'infrazione.

Recepimento della direttiva

Non tutti gli Stati membri hanno provveduto a recepire la direttiva dell'Unione, nonostante il termine sia scaduto.

In Italia, ad esempio, la normativa di recepimento non è ancora stata varata.

Tuttavia, con la legge di delegazione europea numero 114 del 9 luglio 2015, il Parlamento ha conferito un'apposita delega al Governo per provvedervi, senza indicare criteri direttivi specifici.

Alcuni Paesi, vi hanno invece già provveduto. 

Tra questi si pensi, ad esempio, all'Ungheria

Tale Stato ha indicato come autorità che svolgerà le funzioni di punto di contatto il KEKKH (Ufficio Centrale Amministrativo dei Servizi Pubblici). 

Oltre a quanto previsto dalle disposizioni della suddetta Direttiva, la normativa ungherese prevede la possibilità, per le autorità straniere, di contattare anche il Capo procuratore per ottenere i dati del titolare del veicolo, che saranno inoltrati allo Stato membro attraverso lo stesso punto di contatto previsto dalla Direttiva.

Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni, le regole in Ungheria sembrano essere altrettanto chiare. La Direttiva non contiene disposizioni in merito, in quanto tali regole vengono disciplinate dal Trattato di assistenza giuridica.

In Ungheria, quindi, laddove le autorità estere decidano di applicare sanzioni nei confronti di un trasgressore che abbia residenza in tale Stato, la loro richiesta viene presa in carico dal KEKKH. In linea di principio la richiesta deve essere accolta, salvo che il certificato da allegare in base alla legge non sia stato redatto conformemente a quanto previsto, la pena sia andata in prescrizione, l'infrazione sia già stata giudicata dalle autorità ungheresi ovvero sia già stata giudicata dalle autorità estere e l'esecuzione sia già stata posta in essere dall'Ungheria.

Un altro motivo che può giustificare il diniego di sanzioni è quello in cui la multa sia di ammontare inferiore a 70 euro.

La richiesta, infine, non è accolta neanche nel caso in cui la sentenza estera sia passata in giudicato e l'esecuzione non sia iniziata entro un anno. 

Quando tutti gli Stati si adegueranno, sarà completato di certo un nuovo importante livello della cooperazione europea, che garantirà una maggiore sicurezza, rendendo più facile rintracciare i responsabili stranieri delle infrazioni.  

Articolo a cura dell'Avv.ssa Boglár Szervátiusz - Studio Legale Lajos - www.studiolegale.hu

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