La violazione dei doveri coniugali rileva solo nei rapporti tra i genitori e non può comportare l'affidamento esclusivo né limitazioni al diritto di visita

di Valeria Zeppilli - Il fatto che il marito abbia tradito la madre di suo figlio non vuol dire che non sia un buon padre. L'infedeltà, infatti, riguarda esclusivamente i rapporti tra coniugi ma non interferisce di per sé nei rapporti genitore/figlio.

Su tale presupposto il Tribunale di Milano, con recente ordinanza della nona sezione civile (giudice Giuseppe Buffone), ha escluso che solo in ragione dell'infedeltà nei confronti dell'ormai ex moglie un marito possa subire limitazioni al diritto di visita, né che possa giustificarsi l'affidamento esclusivo in capo alla donna.

Il rapporto verticale che si instaura tra genitori e figli, infatti, va valutato autonomamente, senza poter essere condizionato dal rapporto tra i coniugi, né da altri elementi esterni. A tal proposito, ad esempio, neanche la patologia psichiatrica di un genitore può comportare di per sé l'affidamento esclusivo in capo all'altro genitore.

Oltretutto, il comportamento di un soggetto che, come nel caso di specie, tenta di strumentalizzare il tradimento dell'ex coniuge a proprio vantaggio, ai fini della regolamentazione dei rapporti con il minore, costituisce una violazione ai propri doveri di genitore, sanzionabile sulla base delle norme del codice civile e del codice di rito.

In ogni caso, nell'ipotesi in esame, a tutela della psicologia del minore è stato imposto al padre di trascorrere le vacanze con il figlio da solo e di dedicargli il proprio tempo in via esclusiva, in assenza di persone esterne ai parenti, almeno nell'imminenza della separazione.

Valeria Zeppilli

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