Quando e come si ottiene l'indennizzo per le irreversibili complicanze provocate dai vaccini

La tutela della salute rappresenta un diritto fondamentale dell'individuo, tuttavia essa ha anche un valore sociale nei confronti della collettività, laddove si vuole evitare il rischio di contagio di una malattia potenzialmente letale. 


La stessa Costituzione, all'art 32 stabilisce che "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti". 

Il secondo comma precisa che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". 


In attuazione della riserva di legge prevista dalla nostra Carta dei Diritti, sono previsti dei vaccini cd. obbligatori, approntati dal Ministero della Salute, che consistono nella somministrazione controllata di microrganismi (virus o batteri) uccisi o depotenziati contenenti antigeni; ciò permette all'organismo di attivare le proprie difese immunitarie producendo anticorpi che potranno essere poi utilizzanti in caso di future aggressioni da parte dello stesso agente patogeno. 


Le vaccinazioni obbligatorie per i nuovi nati, secondo il più recente Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, sono quelle per difterite, tetano, poliomielite, epatite B.  

Casi particolari di vaccini obbligatori riguardano alcune categorie di persone e lavoratori, ad esempio la vaccinazione antitetanica è obbligatoria, oltre che per tutti gli sportivi affiliati al CONI, per i lavoratori agricoli, i metalmeccanici, gli operatori ecologici, gli stradini, i minatori, gli sterratori, etc.


Altre vaccinazioni sono "raccomandate" e quindi facoltative, ad esempio quelle contro morbillo, parotite, pertosse, rosolia, Haemophilus influenzae b, pneumococco, menigococco C e, recentemente, papilloma virus umano (HPV). 

Tuttavia, come ogni trattamento medico, anche i vaccini possono provocare effetti indesiderati anche gravi e permanenti.  


L'indennizzo per danni da vaccinazione

Il legislatore è intervenuto a disciplinare questa evenienza con la Legge 25 febbraio 1992, n. 210 titolata "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati".


La Corte Costituzionale ha precisato che "se il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività (art. 32 della Costituzione) giustifica l'imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori, esso non postula il sacrificio della salute individuale a quella collettiva. Cosicché, ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative sulla salute di chi a essi è stato sottoposto, il dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 della Costituzione impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una equa indennità, fermo restando, ove se ne realizzino i presupposti, il diritto al risarcimento del danno" (cfr. Corte Cost., sentenza n. 27/1998)


L'indennizzo è previsto a favore di "chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica" ed anche nei confronti di altri soggetti appositamente indicati dall'art. 1 della legge 210/1992 tra cui figurano anche le persone non vaccinate che abbiano riportato i medesimi danni a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata.


L'indennizzo era inizialmente escluso nei confronti delle persone danneggiate da quei vaccini non obbligatori, ma raccomandati dalle autorità sanitarie, anche in occasione delle cd. "campagne di prevenzione".


La Corte Costituzionale ha tuttavia esteso il beneficio anche nei loro confronti, poiché "in un contesto di irrinunciabile solidarietà, del resto, la misura indennitaria appare per se stessa destinata non tanto, come quella risarcitoria, a riparare un danno ingiusto, quanto piuttosto compensare il sacrificio individuale ritenuto corrispondente a un vantaggio collettivo: sarebbe, infatti, irragionevole che la collettività possa, tramite gli organi competenti, imporre o anche solo sollecitare comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica senza che essa poi non debba reciprocamente rispondere delle conseguenze pregiudizievoli per la salute di coloro che si sono uniformati" (cfr. Corte Cost., sent. 107/2012).


L'indennizzo consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura da apposito sistema tabellare e, qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell'indennizzo, un assegno una tantum da erogare ai soggetti a carico.


A norma dell'art. 3 della legge 210/90 i soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo, presentano domanda al Ministro della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. 


Indennizzo e risarcimento del danno potranno essere richiesti cumulativamente in quanto il primo assume il significato di una misura di solidarietà sociale cui non necessariamente si accompagna una funzione assistenziale, mentre il secondo trova invece il proprio presupposto nell'accertamento di una responsabilità colposa o dolosa della amministrazione di tipo giudiziario.


Lo sai che: La Corte di Cassazione con sentenza del 17/04/2015 n. 7912 ha stabilito che la tardata corresponsione dell'indennizzo di cui alll'art. 1 della legge n. 210/1992, in favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, non da diritto al risarcimento di un danno non patrimoniale, dato che il valore inerente la persona è già tutelato mediante l'erogazione dell'indennizzo stesso e dei relativi accessori.


È evidente, dunque, che l'indennizzo è stato riconosciuto dalla legge solo nei casi in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio. Il fatto generatore del diritto all'indennizzo è, dunque, l'inoculamento del vaccino che si sia, poi, rivelato dannoso per il soggetto (cfr. Cass., sent. n. 6266/2014).


Per i soggetti che hanno subito menomazioni permanenti all'integrità psicosifisca a causa del vaccino obbligatorio, la legge 229/2005 ha previsto anche un ulteriore indennizzo consistente in un assegno mensile vitalizio corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. 


Alcune massime della Cassazione in materia di indennizzo ex legge 210

Cassazione civile, sentenza del 24/09/2014 n. 20111 
L'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è un'eccezione in senso lato e va considerata come una mera difesa in ordine all'esatta entità del pregiudizio subito dal danneggiato, e, come tale è rilevabile d'ufficio.

Cassazione civile, sentenza del 27/06/2014 n. 14617 
La domanda amministrativa diretta ad ottenere l'indennizzo ex legge 210/1992, deve indicare specificamente la trasfusione alla quale si riferiscono le conseguenze dannose perché deve essere data la possibilità alla commissione medico ospedaliera di esprimere il proprio parere sul nesso di causalità casuale tra le lesioni e la trasfusione o la somministrazione di emoderivati.

Cassazione civile Sezione VI sentenza del 08/10/2014 n. 21257
L'erogazione dell'indennizzo ex legge 210/92, non costituisce né ai fini dell'interruzione della prescrizione, né a quelli di una rinuncia ad avvalersene, un riconoscimento da parte dello Stato del diritto al risarcimento del danno.


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