Il giudice deve considerare l'esito del processo di rieducazione e l'evoluzione della personalità successivamente al fatto

di Lucia Izzo - Il giudice non può rigettare la richiesta del condannato di affidamento in prova ai servizi sociali basandosi essenzialmente sulla natura del reato a costui addebitato e sulla sua biografia criminale.  


Lo precisa la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza 36233/2015 (qui sotto allegata), sul ricorso proposto da un detenuto che aveva richiesto l'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena detentiva residua da scontare (sei mesi). La richiesta veniva, tuttavia, rigettata dal competente Tribunale di sorveglianza, originando il ricorso per Cassazione da parte dell'uomo.


Per gli Ermellini il ricorso è fondato: molteplici le evidenti lacune motivazionali del provvedimento appellato che ne giustificano l'annullamento.


Il Tribunale di sorveglianza si è limitato a negare l'affidamento basandosi sulla natura del reato per cui il ricorrente è stato condannato, nonché sulla sua "biografia criminale" tenendo conto dei precedenti penali e giudiziari esistenti, senza però prendere in considerazione il periodo successivo al reato e l'evoluzione della sua personalità.


L'affidamento in prova al servizio sociale, infatti, non presuppone una totale assenza di pericolosità sociale del condannato, realizzabile solo attraverso il completamento del processo di rieducazione, ma postula soltanto l'esistenza di elementi dai quali possa desumersi che questo processo ha avuto inizio e va considerato concettualmente identico per qualsiasi condannato, indipendentemente dalla natura del reato commesso.

In base alla visione laica cui si ispira l'ordinamento giuridico, si deve guardare alla prospettiva che il condannato acquisisca la consapevolezza della necessita di rispettare le leggi penali e di conformare, in genere, il proprio agire ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.


Per i giudici della Corte, ciò che pertanto rileva al fine dell'affidamento in prova al servizio sociale è il grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal condannato, nonché l'evoluzione della sua personalità successivamente al fatto, così da consentire un'ulteriore evoluzione favorevole e un ottimale reinserimento sociale.


In aggiunta, il Tribunale ha omesso di valutare la rilevanza di una serie di circostanze emblematiche relative al percorso di risocializzazione avviato all'uomo, quali l'espletamento in va stabile di attività lavorativa, l'equilibrio familiare raggiunto tramite una serena relazione sentimentale e la nascita di una figlia. 

Annullato, dunque, il rigetto dell'istanza di affidamento al servizio sociale, con rinvio per nuovo esame. 

Cass., V sez. penale, sent. 36233/2015

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