No limiti alle pensioni da parte dell'ente privato. Prescrizione ordinaria per pagare i ratei pensionistici. Dal 2007 pro rata attenuato

di Lucia Izzo - Gli enti di previdenza privatizzati non possono adottare provvedimenti che impongono un massimale al trattamento pensionistico, poiché ciò è incompatibile con il principio del "pro rata" stabilito dalla riforma Dini (legge 8 agosto 1995, n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare") tesa a salvaguardare l'equilibrio finanziario a lungo termine degli enti stessi.

Tuttavia, il regime previdenziale dettato dalla riforma Dini va applicato in maniera rigoroso per le prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 ; lo stesso non vale per i trattamenti maturati a partire dal 2007, in quanto il principio del pro rata è attenuato dal tener conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, sì da consentire agli enti previdenziali la salvaguardia dell'equilibrio finanziario per il pagamento delle pensioni future.

Si ritiene che la disposizione contenuta nella legge di Stabilità 2014 abbia contenuto chiarificatore del dettato legislativo, per questo motivo non si pone in contrasto con la Costituzione e con la CEDU.

Inoltre, diritto al pagamento dei ratei delle prestazioni pensionistiche liquidate, non si prescrive in un termine quinquennale, ma in quello decennale ordinario.

Questo il corposo intervento giurisprudenziale adottato dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione che, con la sentenza 17742/2015, (qui allegata) che pone fine ad un acceso contrasto giurisprudenziale intervenuto negli ultimi anni.

I giudici bocciano il ricorso proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza Ragionieri e Periti Commerciali (CNRP), riconoscendo all'assicurato il diritto, a decorrere dal momento della maturazione della pensione (1° dicembre 2001), alla riliquidazione della prestazione, ritenendo applicabile l'art. 3, comma 12, della l. 335/1995 nella sua originaria formulazione.

Non rilevano, nel caso di specie, le modificazioni introdotte dalla Finanziaria 2007 e dalla Legge di Stabilità del 2014.

Concorde la giurisprudenza nel ritenere che la Riforma Dini affermi implicitamente il principio pro rata, nel momento in cui "la legge consente che i lavoratori assicurati, con anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, di avere una base frazionata per il calcolo della prestazione, calcolata sulla base del sistema retributivo per l'anzianità contributiva maturata fino a quella data e sulla base del sistema contributivo per quella successiva".

La disciplina regolamentare con cui la Cassa interviene per ridurre la spesa pensionistica (introduzione di un massimale di pensione variabile, rimodulazione delle aliquote di rendimento, elevazione delle medie reddituali poste a base del calcolo) non può ritenersi sanata ai sensi della l. 296/2006, poiché la flessibilizzazione del criterio pro rata che stempera la rigidità della formulazione originaria, non può che valere per il futuro cioè per le delibere adottare dal primo gennaio 2007.

Non ne deriva, come assume la CNRP, un contenuto improprio del concetto di pro rata che, lungi dall'essere inteso con l'ampiezza voluta dalla ricorrente, opera solo dall'entrata in vigore della Riforma Dini "ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche incidenti sulla determinazione della pensione e, quindi, con riferimento ai criteri di liquidazione che, al momento di introduzione di dette modifiche, sarebbero stati altrimenti applicabili a pregresse anzianità".

Nessun contrasto con i diritti quesiti può originare dall'essere intervenuta la legge di Stabilita 2014 ad interpretare la Finanziaria 2007: l'intervento legislativo è conforme ai principi della Corte Costituzionale e della CEDU, avendo individuato un giusto equilibro tra esigenze di interesse pubblico e tutela dei diritti fondamentali individuali. Nei provvedimenti previsti dalla disciplina legislativa, prima della modifica del 2007, non poteva ricomprendersi l'imposizione del massimale.

Rigettato il ricorso, si compensano le spese di giudizio tra le parti.

Cassazione Civile S.U. sent. 17742/2015
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