Anche se l'area in cui sono posti è di proprietà dello stabile, va considerato l'uso pubblico della via e le difficoltà create ai mezzi di soccorso

di Lucia Izzo - Ha ragione il Comune: sono da rimuovere i paletti in ferro, con catena e lucchetti, posti nell'area antistante al Condominio per delimitare i parcheggi privati dei condomini, anche se la zona in cui sono posizionati i dissuasori è di proprietà dell'edificio.


Lo ha deciso il TAR Sicilia nella sentenza 1224/2015 (qui allegata) rispondendo al ricorso presentato da un Condominio contro il provvedimento di ingiunzione che il Comune ha ordinato per la rimozione di alcuni paletti destinati a circoscrivere l'area parcheggio condominiale.

A nulla sono valse le difese del Condominio, che ha precisato che l'area a cui l'intervento si riferisce è di sua proprietà e non risulta ceduta o vincolata in favore dell'ente territoriale, come comprovato dalla documentazione prodotta. Aggiunge, inoltre, che la strada in cui l'opera "abusiva" è posta non è gravata da uso pubblico, mancando un provvedimento o un atto privato che effettui tale destinazione

Si tratterebbe, quindi, di una strada chiusa e privata, non soggetta al pubblico transito, ma al passaggio occasionale di un numero ristretto di persone.

Non dello stesso avviso i giudici amministrativi, i quali osservano che "ai fini della qualificazione di una strada come vicinale pubblica, occorre avere riguardo alle sue condizioni effettive", poiché una strada può essere qualificata come pubblica se vengono rilevati il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae da una collettività di persone appartenenti a un gruppo territoriale, la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, e un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico.

Questo titolo, ben può riscontrarsi nel mero protrarsi dell'uso pubblico da lunghissimo tempo.

Nel caso di specie, il condominio ha proprietà privata sull'area antistante allo stabile ove ha collocato i paletti, ma non significa che l'intera strada di cui trattasi lo sia e che questa può ritenersi privata solo perché è chiusa da un lato e non mette in comunicazione due pubbliche vie.

Per il carattere di strada pubblica, il TAR ritiene sufficiente che essa sia aperta da un lato e consenta l'accesso da e per una pubblica via.

A ciò si aggiungono le circostanze, non contestate dal Condominio ricorrente, secondo cui non sono state richieste le necessarie autorizzazioni per l'apposizione dei paletti, i quali, in aggiunta, rendono difficoltoso l'accesso dei messi dei vigili del fuoco.

Il Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia rigetta così il ricorso, riconoscendo all'amministrazione comunale il potere-dovere di intervenire in autotutela a difesa dell'uso pubblico della strada pregiudicato dall'attività abusiva dei privati.

Tar Sicilia sent. 1224_2015

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