Per la Corte di giustizia europea l'importo variabile tra 80 e 200 euro è sproporzionato rispetto alle finalità della direttiva 2003/109/CE
di Valeria Zeppilli - Ieri 2 settembre, mentre il fuoco dei dibattiti circa l'approccio dei paesi UE alla tragica questione dell'immigrazione si alimentava ancor di più, anche per via dell'indignazione suscitata da pressoché tutti i fronti sulla decisione di Praga di marchiare i migranti con un pennarello, la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha depositato una sentenza con la quale ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento europeo il contributo richiesto dall'Italia per il permesso di soggiorno di lungo periodo.

Per quanto riguarda la specifica "questione italiana", i giudici europei, con la sentenza resa nella causa C-309/14 (qui sotto allegata), hanno considerato sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva 2003/109/CE (relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo), come modificata dalla direttiva 2011/51/UE, il contributo di importo variabile tra 80 e 200 euro richiesto dall'Italia per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno di lungo periodo, al quale si aggiunge il versamento di un ulteriore importo di 73,50 euro.

In sostanza, la circostanza che la cifra da pagare sia di minimo 8 volte maggiore rispetto a quanto richiesto per il rilascio, ad esempio, della carta di identità, ha portato la Corte a definire l'importo macroscopicamente elevato e ad individuare in tale ammontare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla normativa europea ai cittadini dei paesi terzi.

La libertà degli Stati membri di subordinare il rilascio del documento al pagamento di contributi, determinati con un certo margine di discrezionalità, non può, per i giudici di Lussemburgo, comportare una lesione del principio di proporzionalità né compromettere gli obiettivi perseguiti dalla direttiva ostacolando il conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo.

Corte di giustizia dell'Unione Europea - testo sentenza resa nella causa C-309/14
Valeria Zeppilli

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: