Nota di commento alla sentenza del Tar Calabria n. 600 del 21.05.2013

Avv. Francesco Pandolfi - Il deferimento all'autorità giudiziaria per i reati di truffa e ingiuria in correlazione con la nozione di affidabilità. La sentenza del Tar Calabria n. 600/2013, in esame, ci fa riflettere su un problema che si pone frequentemente: si domanda cioè se esista un nesso, una relazione diretta, tra deferimento di una persona all'autorità giudiziaria per i reati di ingiuria e truffa e la convinzione dell'amministrazione per cui quella persona non sia più in possesso del requisito di affidabilità per la corretta detenzione di armi e munizioni.

Orbene, la risposta a questa domanda, ad avviso dei chiarissimi magistrati del Tar Calabria, è no.

Perché dunque non è possibile rinvenire tale collegamento tra le ipotesi di reato indicate e il requisito dell'affidabilità?

I giudici si sono interessati della questione a proposito di un ricorso per l'annullamento di provvedimenti prefettizi, un caso nel quale il ricorrente svolge la professione di guardia giurata particolare presso un istituto di vigilanza ed è titolare, per detta ragione e da tanti anni, di una regolare licenza di porto d'armi.

Chiede il rinnovo della licenza ma l'istanza viene respinta con decreto del prefetto, ritenendo questi che il deferimento all'autorità giudiziaria per i reati di ingiuria e truffa sia di ostacolo al rinnovo; inoltre lo stesso prefetto respinge pure l'istanza di rinnovo del decreto di approvazione della nomina di guardia particolare giurata, siccome l'interessato risulta non in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 138 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.

Le denunce per truffa e ingiuria incidono veramente sull'affidabilità nella detenzione di armi e munizioni?

Ora, appare arduo sostenere che tali accuse possano spiegare un qualche significativo ostacolo per il rinnovo della licenza, in quanto è certamente necessario e consigliabile che in sede di valutazione discrezionale della condotta dell'interessato, sussistano precisi limiti sul tipo di condotta cui può darsi legittimamente rilievo e incidenza rispetto all'affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento delle funzioni e che dunque possono essere oggetto di valutazione a questi effetti, restando irrilevanti le condotte che, per la loro natura, la loro occasionalità o la loro distanza nel tempo non appaiano suscettibili di incidere sull'affidabilità del soggetto in ordine al corretto svolgimento della funzione o attività considerata.

Bisogna sempre tener presente che l'amministrazione è obbligata a motivare quando stabilisce collegamenti tra gli episodi e, quindi, con i comportamenti, che a suo avviso possono giustificare il diniego.

In buona sostanza, il richiamo apodittico del dato relativo all'intervenuto deferimento del ricorrente all'autorità giudiziaria per i reati di ingiuria e truffa, senza la benché minima esternazione delle ragioni in base alle quali sia stata desunta la convinzione per cui il ricorrente non è in possesso del requisito di affidabilità per una corretta detenzione di armi e munizioni, è quanto di più infondato l'amministrazione possa porre in essere.

Dunque, occorre controllare se l'amministrazione ha osservato le regole per esprimere il suo giudizio di affidabilità. Tutte le condotte episodiche, remote nel tempo e riguardanti ambiti non direttamente correlati all'utilizzo delle armi, devono essere, infatti, apprezzate favorevolmente dall'organo preposto al rilascio. Il giudizio deve essere espresso dall'autorità sulla base di rilievi logici puntuali e deve essere fondato su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus e autonomamente valutate dall'amministrazione, che ha l'onere di esternare le ragioni per le quali il soggetto viene ritenuto capace di abuso.

Ovvio che sarà illegittimo (e quindi ricorribile) il provvedimento negativo che si limiti ad indicare i fatti storici senza che sia stata compiuta una specifica valutazione dalla quale emerga che l'interessato sia da ritenere persona capace di fare cattivo uso della nomina e della licenza.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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