La volontà del minore di proseguire gli studi nella scuola privata già frequentata merita tutela

di Marina Crisafi - Nella scelta della scuola conta la volontà del figlio, anche se le preferenze ricadono su un istituto privato e uno dei genitori è contrario per motivi economici. A stabilirlo è un recente decreto del Tribunale di Roma (3 agosto 2015, prima sezione civile, qui sotto allegato), accogliendo il "desiderio" espresso dal minore e mettendo fine ad una deleteria diatriba scoppiata tra i genitori nel corso del procedimento di separazione giudiziale.

La coppia, infatti, non riusciva a trovare un accordo sulla scelta del liceo da far frequentare al figlio minore, necessaria per il completamento del proprio percorso formativo: mentre la madre era favorevole a far proseguire al figlio l'iter precedentemente avviato presso una scuola privata già frequentata, il padre era di contrario avviso, soprattutto per motivi economici.

Veniva disposta allora l'audizione del minore, ritenuta comunque necessaria ai fini del provvedimento risolutivo che doveva essere emanato dal giudice. E durante l'ascolto emergeva chiaramente la preferenza del ragazzo per l'iscrizione al liceo scientifico privato, anche per non perdere il gruppo di "compagni" già frequentato alle medie, e la decisa avversità a frequentare invece l'istituto tecnico suggerito dal padre.

Valutando la volontà manifestata dal minore, in conformità ai principi codicistici che impongono ai genitori di tenere conto delle capacità, dell'inclinazione e delle ispirazioni dei figli, nonché il fatto che il dissenso del padre era basato non su scelte di merito ma di ordine economico (essendo cambiata in pejus la propria situazione reddituale), che potevano essere risolte mediante una diversa ripartizione delle spese tra i coniugi (dato che la madre si era dichiarata disponibile a mettere a reddito la sua proprietà immobiliare), il tribunale ha accolto la richiesta, autorizzando con decreto immediatamente esecutivo la madre a iscrivere il figlio presso l'agognata scuola privata, pur in mancanza del consenso del padre.

Tribunale Roma, decreto 3 agosto 2015

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