La condotta è illecita, spiega la Cassazione, solo se essi sono accompagnati da ulteriori accorgimenti tesi a rendere più "allettante" l'offerta

di Valeria Zeppilli - Gli annunci hot, aventi ad oggetto prestazioni sessuali rese da donne a pagamento, sono legali.

In tal senso, si è pronunciata una recente sentenza della Cassazione (n. 9215/2015 (qui sotto allegata), confrontandosi, nell'ambito di una complessa vicenda, con la delicata tematica inerente la configurabilità nel caso di inserzioni pubblicitarie riguardanti il sesso a pagamento, del reato di favoreggiamento della prostituzione.

Nel dettaglio, con tale pronuncia, i giudici hanno affermato che il reato non può dirsi compiuto attraverso la semplice inserzione di un tal tipo di "pubblicità" su un quotidiano o su un sito ad ampia diffusione, che quindi risulta pienamente legale.

Affinché vi sia condotta illecita, infatti, è necessario che l'annuncio sia accompagnato da una serie di accorgimenti tesi a rendere più "allettante" l'offerta e ad incoraggiare in concreto l'attività di meretricio.

Ad esempio, contribuiscono a integrare il reato di favoreggiamento della prostituzione l'interessamento di chi effettui l'inserzione a corredarla di foto della donna interessata, il farla sottoporre anche a servizi fotografici erotici o, come nel caso sottoposto all'attenzione dei giudici (connotato però da caratteri di maggiore complessità che ne hanno influenzato l'esito), l'indicare il numero telefonico della prostituta sui giornali nei quali è riportata l'inserzione pubblicitaria.

Rifacendosi alla precedente sentenza n. 26343/2009 della terza sezione, in sostanza, la Corte di Cassazione ha ritenuto indispensabile, ai fini della rilevanza penale della condotta, il fatto che il soggetto che provveda alla pubblicazione dell'annuncio svolga anche una qualche attività di intermediazione tra la prostituta e i potenziali clienti.

A tal proposito è interessante citare un'altra rilevante sentenza con la quale la Corte si è in passato pronunciata in materia: la n. 20384/2013.

Anche in essa i giudici hanno statuito che nessuna responsabilità penale può essere ravvisata, questa volta in capo ai gestori di un sito internet di pubblicità, laddove nell'annuncio manchino riferimenti ulteriori, come foto o altro materiale pornografico, frutto di una cooperazione concreta e dettagliata tra imputati e prostituta. In assenza di tali elementi, infatti, la pubblicazione delle inserzioni va considerata quale normale servizio in favore della persona.

Vedi allegato
Valeria Zeppilli

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