È in colpa l'automobilista che tampona il veicolo che lo precede a causa della velocità sostenuta in una situazione di visuale ostruita

di Lucia Izzo - Mantenere i limiti di velocità non può giustificare l'assenza di prudenza.

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha stabilito, nella sentenza 35331/2015 (qui allegata) che la massima velocità consentita in autostrada (attualmente 130 km/h) può essere mantenuta dal conducente solo in caso di visuale libera per lungo tratto, in modo da poter effettuare manovre di emergenza laddove le circostanze lo richiedessero e da poter mantenere la distanza di sicurezza con gli altri veicoli che lo precedono.

Altrimenti, l'automobilista che procede spedito e tampona il veicolo che lo precede, provocando la morte del conducente, ne risponderà di omicidio colposo aggravato.

I giudici di Piazza Cavour confermano così la pena inflitta ad un automobilista colpevole di aver tamponato e ucciso il conducente dell'autovettura che lo precedeva in autostrada. Secondo la dinamica ricostruita dai giudici di merito, l'incidente mortale è da attribuirsi all'imputato che, procedendo a velocità al di sopra del limite consentito, tamponava l'autovettura della vittima che aveva rallentato e cambiato corsia per evitare un veicolo fermo per incidente; le gravissime lesioni riportate a seguito dell'impatto, provocavano la morte del conducente.

Le doglianze del difensore ricorrente, ritenendo che il suo assistito procedesse non a 180 km/h, ma a 130 km/h nel rispetto dei limiti consentiti e che l'evento non potesse essere impedito anche a causa della visuale coperta (da un camion che precedeva ambo le vetture) sono da considerarsi disattese.

I giudici di legittimità, infatti, considerano ampiamente dimostrato che l'imputato alla guida di una potente autovettura, marciasse a velocità manifestamente eccessiva come risulta dall'accertamento tecnico e dalle dichiarazione testimoniali, nonché dalle impressionanti conseguente procurate nell'impatto.

Nonostante ciò, gli Ermellini precisano che se anche il conducente avesse rispettato i limiti previsti, sarebbe stato ugualmente in colpa poiché la massima velocità presuppone una visuale autostradale libera per un assai lungo tratto così da permettere "tempestiva ed esaustiva ispezione, e, comunque, in modo tale da assicurare eventuale manovra di emergenza, e, in ogni caso, mantenimento della distanza di sicurezza, ovviamente proporzionale all'elevata velocità tenuta e al corrispondente necessario spazio di frenata".

Nessuna colpa può addebitarsi alla vittima, la quale, diligentemente e prudentemente, trovatasi davanti l'improvviso ostacolo costituito dall'autovettura fermatasi a centro strada, l'aveva superata occupando l'unica corsia libera (quella di sinistra).

Il ricorso è dunque rigettato e il ricorrente condannato a pagare le spese processuali.

Csss., sent. 35331/2015

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