Le fonti del diritto al riposo. Maturazione, godimento, irrinunciabilità e mancata fruizione delle ferie

Il diritto alle ferie spetta a tutti i lavoratori dipendenti ed è disciplinato da varie fonti normative ufficiali del nostro ordinamento


Le fonti

In primis, la Costituzione stabilisce all'art. 36, comma 3, che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi", in quanto trattasi di un mezzo necessario per tutelare la sua salute ed integrità psicofisica, consentendogli di recuperare energie e attuare le sue esigenze relazionali, ricreative e familiari.


Questo diritto irrinunciabile è altresì disciplinato dal codice civile all'art. 2109, il quale aggiunge che "il lavoratore ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità".

Infine, la norma chiarisce che "non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'articolo 2118" per recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.


Il legislatore ha ulteriormente ampliato le disposizioni in materia con il d.lgs. 66/2003, attuativo della direttiva comunitaria 93/104/CE così come modificata dalla direttiva 2000/34/CE.


La maturazione delle ferie


L'art. 2109 cc., stante la sua genericità, è stato spesso oggetto di interventi giurisprudenziali importanti.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 543/1990 ha stabilito l'illegittimità della norma in esame nella parte in cui disponeva che il lavoratore avesse diritto alla maturazione delle ferie dopo un anno di ininterrotto servizio.

Pertanto, la maturazione delle ferie ha inizio con la costituzione del rapporto, proseguendo in costanza di rapporto e non alla fine di ciascun anno di ininterrotto servizio (Corte Cost., n. 66/1963).

Le ferie maturano anche nei confronti dei lavoratori assunti in prova e le stesse devono essere monetizzate in caso di recesso dal rapporto (Corte cost., n. 189/1980).

Le ferie maturano anche per i periodi di assenza in cui il lavoratore viene considerato presente in servizio in base alla legge o ai contratti collettivi, ad esempio in caso di assenza per malattia (Cass., sez. unite, n. 14020/2001),  infortunio sul lavoro, maternità o paternità. Non maturano, invece, in caso di congedo parentale, malattia del bambino, aspettative a varie titolo, sciopero ed altre casistiche. 


Durata delle ferie


Fermo quanto previsto dall'art. 2109 c.c., l'art. 10 del d.lgs. 66/2003 afferma che il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane


È quindi possibile distinguere tre periodi di ferie.

Un primo periodo prevede almeno due settimane consecutive che andranno fruite dal lavoratore nel corso dell'anno di maturazione.

Un secondo periodo contempla altre due settimane di cui il lavoratore potrà fruire anche in maniera frazionata nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.


I contratti collettivi possono, in aggiunta alle quattro settimane obbligatorie e non monetizzabili previste dalla legge, stabilire ulteriori periodi di ferie fruibili, eventualmente, anche in maniera frazionata ed oltre 18 mesi dalla maturazione, fatte salve le previsioni specifiche per il settore del pubblico impiego

Le previsioni, obbligatoriamente in melius, dei contratti collettivi, possono riguardare non solo la durata, ma anche altre condizioni di fruizione maggiormente vantaggiose.


È necessario che il prestatore di lavoro ne faccia tempestiva e puntale richiesta al datore di lavoro, poiché l'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all'imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale (Cass., n. 7951/2001).


Il datore di lavoro dovrà tuttavia rispettare i principi stabiliti dall'art. 2109 c.c. e tener conto degli interessi del lavoratore, comunicandogli con preavviso il periodo finale affinché costui possa organizzare liberamente il godimento del periodo di riposo.

È obbligo del datore di lavoro non solo assegnare le ferie al lavoratore, ma anche quello di corrispondergli una retribuzione uguale a quella che avrebbe percepito in caso avesse lavorato. È nullo ogni patto, individuale o collettivo, che preveda trattamenti deteriori.


Irrinunciabilità e mancata fruizione delle ferie


Trattandosi di un diritto inalienabile, le ferie spettano al lavoratore anche laddove egli non ne faccia espressa richiesta.

Se il datore di lavoro non rispetta gli obblighi di legge, egli è sottoposto ad un regime sanzionatorio per inadempimento contrattuale che varia in base al numero di lavoratori e al periodo di tempo in cui tale violazione sia accertata.


Anche in caso di monetizzazione delle ferie legali è prevista una sanzione, in quanto, per consentire l'effettivo godimento del periodo di  riposo, questo non può essere sostituito da un indennizzo economico, eccetto l'ipotesi di estinzione del diritto per impossibilità sopravvenuta, come nel caso di estinzione del rapporto per licenziamento legittimo, morte e dimissioni, (Cass., n. 13937/2002) e nei contratti a  tempo determinato.


Saranno pertanto nulle, per contrasto con l'art. 36 Cost., le clausole individuali o collettivi che prevedano, in sostituzione delle ferie, il pagamento di una indennità sostitutiva (Cass., n. 2569/2001).


Per il solo fatto che in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore la relativa indennità sostitutiva, la cui funzione è quella di compensare il danno costituito dalla perdita del bene al cui soddisfacimento è destinato l'istituto delle ferie (Cass., n. 16735/2013).


Se il lavoratore non gode delle ferie nel periodo stabilito e non chieda di goderne in altro periodo dell'anno non può desumersi alcuna rinuncia - che, comunque,  sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.) - e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute (Cass., n. 7951/2001).


Malattia e ferie


In caso di malattia intervenuta prima del periodo di ferie, queste andranno godute successivamente, ad avvenuta guarigione.

Invece, la malattia insorta durante il periodo di ferie, ne sospende il decorso poichè compromette il godimento del riposo e la rigenerazione delle energie psico fisiche del lavoratore (Corte cost., n. 616/1987).


La malattia ha valore sospensivo solo se pregiudica espressamente tale recupero delle energie, pertanto è richiesto che l'INPS o l'ASL effettuino dei controlli atti a verificare l'effettiva compromissione delle ferie. In tal modo il lavoratore potrà ottenere la conversione dell'assenza per ferie in assenza di malattia.

Una volta terminato il periodo di malattia, il lavoratore avrà comunque diritto di fruire delle ferie maturate, come stabilito sia dalla giurisprudenza nazionale che comunitaria. 



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