Per la Cassazione deve essere garantito l'equilibrio tra il dovere di protezione e solidarietà verso la vittima e il generale dovere di tolleranza

di Valeria Zeppilli - Contare le pecore prima di andare a dormire dovrebbe servire a favorire il sonno. Almeno secondo un'antica usanza! Ma se le pecore sono quelle del vicino e soprattutto se belano e fanno rumore con i loro campanacci, difficilmente riusciremo a riposare... Che fare allora se sono proprio le pecore a disturbare il nostro riposo?

Per ottenere il risarcimento del danno esistenziale, in particolare, è fondamentale fornire un'adeguata prova del compromesso subito.

Con la sentenza n. 17013/2015, depositata il 20 agosto 2015 (qui sotto allegata), la Corte di Cassazione, infatti, si è limitata a disporre che i rumorosi animali, che con i loro belati e i campanacci disturbavano il risposo e il tempo libero dei proprietari dell'edificio adiacente il luogo del loro pascolo, venissero "confinati" in recinti lontani almeno 100 metri dall'abitazione dei ricorrenti.

Ma infondate sono state ritenute le richieste di risarcimento del danno esistenziale che i ricorrenti pretendevano di aver subito sostenendo che i belanti ovini avessero cagionato una lesione dei loro diritti costituzionali alla libertà di spostamento, al tranquillo godimento del domicilio, alla serena fruizione del tempo libero.

Più nel dettaglio, i giudici, nel caso di specie, non hanno contestato l'astratta idoneità del belato degli ovini a provocare un danno, ma hanno concentrato la loro attenzione sul fatto che, nel caso di specie, non era stata fornita la prova del danno subito, né in termini di an che in termini di quantum debeatur.

Così, cogliendo la simpatica occasione, la Corte ha precisato che il risarcimento del danno non patrimoniale, consistente nella modifica delle abitudini di vita del danneggiato in conseguenza delle immissioni rumorose, richiede la prova di una lesione concreta e tale da renderne costituzionalmente meritevole il ristoro, senza rischiare di compromettere l'equilibrio tra il dovere di protezione e solidarietà verso la vittima e il generale dovere di tolleranza nei rapporti sociali.

Vedi allegato
Valeria Zeppilli

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