File compressi e multimediali per ovviare ai "limiti" e alle lacune del processo civile telematico

Giorgio Marchetti - L'art. 13 del Provvedimento D.G.S.I.A. del 16 aprile 2014, in esecuzione degli artt. 12 e 34 del regolamento di cui al D.M. 44/2011, stabilisce le specifiche tecniche per i documenti informatici destinati al deposito nell'ambito del Processo Civile Telematico.

Oltre al fatto che nei documenti di cui si parla non è consentito l'inserimento di elementi attivi (tra cui macroistruzioni e campi variabili1), la D.G.S.I.A. elenca al comma 1 i formati consentiti (.pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml, .eml e msg, purché contenenti file nei formati di cui sopra) che in sostanza sono quelli prodotti dai più comuni programmi applicativi destinati all'uso con lo scanner, oltre ad alcuni formati di file di testo e ai formati, recentemente aggiunti, per il salvataggio e la produzione dei messaggi di posta elettronica certificata.

Altresì, le specifiche tecniche al comma 2 del medesimo art. 13 consentono l'utilizzo di formati compressi (.zip, .rar, .arj)2 purché contenenti file originari nei formati previsti al precedente comma 1, e ciò al fine di ridurre la dimensione della documentazione allegata.

La possibilità di utilizzare file compressi è stata specificamente prevista dal legislatore in conseguenza del limite massimo di 30MB della dimensione della busta telematica3, limite riconducibile allo standard della posta elettronica certificata4 con la quale la busta telematica viene inviata al tribunale.

Tuttavia, anche l'accorgimento della compressione dei dati potrebbe non essere sufficiente a contenere gli allegati nel limite dei 30MB, sicché provvidenziale è stato l'intervento del Ministero della giustizia che ha pubblicato in data 8 luglio 2014 una circolare contenente linee guida per effettuare l'invio multiplo, che consiste nell'invio successivo al primo di ulteriori buste telematiche, ciascuna contenenti allegati fino alla concorrenza di 30MB di dimensione.

In questo certosino lavoro di definizione dei formati ammessi, sembrerebbe che il legislatore abbia prodotto una mastodontica lacuna: non ha previsto alcun formato attinente a contenuti audio o video che tuttavia rientrano a pieno titolo tra le "riproduzioni meccaniche", in questo caso "informatiche", previste dall'art. 2712 c.c. e, dunque, depositabili nel processo civile.

Il combinato fra questa lacuna ed un processo interamente telematico, sembrerebbe precludere il versamento in atti di siffatti documenti con contenuto multimediale che tipicamente prevedono formati audio mp3, wav, wma, ac3 e formati video asf, avi, dvx, mpg, wmv, tanto per citare i più comuni.

In generale, infatti, l'allegazione di un file con formato difforme a quelli previsti dagli artt. 12 e 13 (norme che intervengono su delega avente rango di fonte primaria5), costituisce violazione della forma dell'atto e, secondo alcune pronunce, incorrerebbe nella sanzione dell'inammissibilità, sebbene per detta violazione la legge non preveda alcuna nullità, motivo per cui le summenzionate pronunce sono state fortemente contestate, dovendosi invece optare per la sanabilità dell'atto per il principio di raggiungimento dello scopo (ed in ogni caso non sarebbe ipotizzabile la sanzione dell'inammissibilità dovendo il giudice disporre la rinnovazione dell'atto nullo).

In realtà per l'eventualità in questione non soccorre neppure l'art. 87 disp. att. c.p.c. relativo alla produzione in udienza del documento.

In tale ipotesi, infatti, il giudice non potrebbe acquisire il documento né in forma analogica, impossibilitato in presenza di modalità di deposito nel processo ormai "esclusivamente telematiche"6, né in forma digitale, in quanto il formato non previsto non consentirebbe neppure al magistrato di allegare al fascicolo telematico il documento dalla sua consolle.

Sembrerebbe questo un problema insormontabile e si può sicuramente affermare che esso è figlio dell'idea, da parte del legislatore, di aver voluto trasfondere le procedure previste dal codice di rito, pensate per il tradizionale processo che si sviluppa su supporto cartaceo, nel nuovo formalismo digitale; ciò ha condotto ad una serie incongruenze.

A ciò si aggiunga che la normativa del nuovo PCT è frutto di una stratificazione di norme che dura da almeno quindici anni e che affonda le sue radici in un processo di informatizzazione della Pubblica Amministrazione ancor più vecchio di almeno un ulteriore decennio, lasso di tempo biblico se posto a confronto con la velocità di evoluzione della tecnologia informatica.

Il risultato è che ci si trova da una parte al cospetto di un codice di rito che comunque sta alla base della disciplina del processo e, dall'altra, di fronte ad un ammasso di norme sul PCT, per lo più di rango regolamentare, stratificate nel tempo, poco o per nulla coordinate con la disciplina codicistica, spesso superate in ragione dell'evoluzione delle tecnologie informatiche, che di solito è assai più veloce dell'adeguamento normativo.

Tuttavia dove non risolve la legge, può intervenire la stessa tecnologia.

Si dà il caso che il formato pdf sia stato pensato per avere il massimo della flessibilità di utilizzo7.

Per risolvere l'annoso problema che qui occupa, sarà, dunque, sufficiente integrare il contenuto multimediale del documento audio o video che si vuole produrre agli atti all'interno di un file in formato pdf.

La stessa Adobe, ideatrice e proprietaria del formato pdf, nonché produttrice dei softwares applicativi Acrobat e Acrobat Reader, indica i formati di file audio e video integrabili all'interno di un file pdf realizzato con i propri prodotti.8

Peraltro, avendo oramai Adobe ceduto i diritti di utilizzo del formato pdf ad innumerevoli case produttrici di software, l'inserimento di un file multimediale all'interno di un file formato pdf è possibile con altri strumenti diversi da Adobe Acrobat e reperibili anche in modalità freeware attraverso una semplice ricerca sul web.

Da smentire subito l'"idea" che un siffatto file contenga elementi attivi: il file multimediale contenuto nel file pdf non è un elemento attivo, non avendone alcuna caratteristica. È piuttosto il risultato di un'incorporazione di un file in un altro di formato diverso, secondo le finalità proprie di universalità del formato pdf, il cui deposito nel PCT è perfettamente conforme alla normativa vigente, assicurando le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità richieste dalla legge9.

Resta aperto il problema del limite dimensionale del file così ottenuto, il quale deve necessariamente rientrare nella dimensione massima di 30 MB consentita per l'invio della busta telematica che, è bene ricordare, è un limite tecnico relativo all'invio del messaggio di posta elettronica certificata, le cui specifiche sono state introdotte con D.M. 2 novembre 2005, articolo 12, comma 2 e che sarebbe auspicabile fossero rivedute alla luce delle aumentate dimensioni dei contenuti digitali rispetto a quelli esistenti all'epoca di introduzione della norma.

Per questo motivo, poiché non è immaginabile che il documento multimediale che si intende depositare sia frazionabile al fine di procedere ad un invio multiplo, si dovrà giocoforza optare per un formato del file originale il più compresso possibile (ad es. .mpg piuttosto che avi nel caso dei documenti video, cioè quelli per i quali il problema si presenta in maniera concreta), procedendo eventualmente con una previa conversione di formato prima di operare la sua incorporazione nel formato pdf.

Dott. Giorgio Marchetti

Email: giorgiomarchettilegale@homail.it

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Macerata con tesi in diritto processuale civile dal titolo: "Il nuovo processo civile telematico: implicazioni ed opportunità". In precedenza, analista programmatore e system engineer su sistemi Intel based. Attualmente praticante avvocato.

1 In informatica, il termine macroistruzione sta ad indicare una procedura, ovvero un insieme di comandi o istruzioni che possono essere eseguiti nella sequenza predeterminata. Le macro consentono di ottenere una serie di operazioni con l'invio di un solo comando. Alcuni programmi hanno all'interno la capacità di registrare ed eseguire macro, anche in conseguenza della sola "apertura" del documento che le contiene. È di tutta evidenza che l'inserimento di una macro all'interno di un documento e l'esecuzione dei comandi in essa contenuti può rendere il documento "dinamico", cioè può determinare la modifica del documento medesimo.

Il termine campo variabile indica invece un elemento (testuale, numerico, temporale, grafico o di altra natura) inserito nel documento informatico e suscettibile di essere valorizzato o modificato a posteriori.

In entrambi i casi si comprende bene che l'inserimento di elementi attivi nel documento informatico contrasta con il principio di integrità ed immodificabilità dello stesso inteso in senso giuridico.

2 Che sono tutti formati risultanti da metodi di compressione "lossless", cioè senza perdita di dati.

3 Articolo 13, comma 8, del DM 44/2011 e articolo 14, comma 3 delle "Specifiche tecniche" adottate con provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati.

4 Questo limite deriva dai livelli di servizio stabiliti per la posta elettronica certificata (DM 2 novembre 2005, articolo 12, comma 2), che garantiscono l'invio di un messaggio «per il quale il prodotto del numero dei destinatari per la dimensione del messaggio stesso non superi i trenta megabytes».

5 Art. 16 bis, comma 5, D.L. n. 179/2012

6 Art. 16 bis, commi da 1 a 4, D.L. n. 179/2012

7 Il PDF (Portable Document Format) è un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina sviluppato da Adobe Systems nel 1993 per rappresentare documenti in modo indipendente dall'hardware e dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli e, dunque, compatibili in qualsiasi ambiente o piattaforma. Esso può rappresentare indifferentemente testo o immagini a qualsiasi risoluzione e può dunque essere generato a partire dal documento prodotto da qualunque applicazione.

8 https://helpx.adobe.com/it/acrobat/kb/supported-file-formats-acrobat-reader.html#main_Direct_file_conversion_formats_Acrobat_

9 Art. 20, comma 1-bis, D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)


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