Le indagini bancarie hanno finalità di mero controllo per cui la mancata esibizione dell'autorizzazione non comporta l'illegittimità dell'accertamento

di Marina Crisafi - Il fisco può tranquillamente indagare sui conti correnti dei contribuenti, senza necessità di motivazione. L'autorizzazione a tale tipo di accertamento, imposta dall'art. 32 del d.p.r. n. 600/1973, infatti non rappresenta un atto impositivo soggetto ad obbligo motivazionale. A stabilirlo è la sezione tributaria della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15807/2015 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della CTR del Lazio che aveva ritenuto fondate le doglianze di un contribuente relative a un avviso di accertamento, ai fini Irpef, per l'anno 2002.

La CTR aveva dato ragione al contribuente ritenendo fondata (e assorbente gli altri motivi) la preliminare doglianza di nullità dell'atto impositivo delle Entrate per l'omessa allegazione del provvedimento autorizzativo all'acquisizione e all'utilizzo dei dati bancari e finanziari. La mancata produzione non aveva consentito al contribuente di conoscere e individuare le ragioni alla base dell'attività istruttoria e pertanto ciò causava un difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e la nullità dello stesso per violazione dell'art. 7 della l. n. 212/2000, oltre alla violazione dei diritti e delle garanzie riconosciute ai contribuenti ex art. 12 della medesima legge.

Ma l'Agenzia ricorreva per Cassazione sostenendo che il provvedimento di autorizzazione alle indagini bancarie era stato segnalato nell'avviso di accertamento e riprodotto in ricorso per cui non era necessaria la sua esibizione al contribuente, in quanto atto di natura meramente preparatoria all'attività istruttoria e non di carattere provvedimentale.

Per i giudici del Palazzaccio sono le ragioni del fisco a prevalere e, ribadendo i principi espressi dalla giurisprudenza in materia, hanno affermato che "l'autorizzazione prescritta dall'art.51, secondo comma, n.7 del DPR n°633/1972 (nel testo applicabile "ratione temporis" risultante dalle modifiche introdotte dall'art.18, secondo comma, lett.c) e d) della Legge n°413/1991 ai fini dell'espletamento delle indagini bancarie risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d'imposta e non richiede alcuna motivazione; pertanto, la mancata esibizione della stessa all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall'Ufficio o dalla Guardia di Finanza, potendo l'illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell'autorizzazione e, sempre, che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente" (cfr Cass. n. 16874/2009).

Inoltre, riportandosi ad altre più recenti pronunce, la Cassazione ha ribadito che affinchè l'erario utilizzi legittimamente i risultati derivanti dalle indagini bancarie svolte nei confronti dei contribuenti è necessario che questi siano preventivamente autorizzati, ma non già che l'atto autorizzativo debba essere esibito agli stessi (cfr., tra le altre, Cass. n. 25770-25771/2014; n. 16874/2009).

Per cui, posto che la CTR del Lazio non si è uniformata ai suddetti principi, il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.

Cassazione, ordinanza n. 15807/2015

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