L'impossibilità di esperire autonomamente la procedura di negoziazione assistita è pienamente coerente con le limitazioni introdotte con la legge n. 247/2012

Domanda: "Buongiorno, sono un praticante avvocato che a breve avrà diritto ad abilitarsi all'esercizio provvisorio della professione. Fermi restando tutti i limiti del patrocinio, ho necessità di capire, se possibile, come si rapporta la disciplina della negoziazione assistita con quella relativa alla possibilità del praticante abilitato di avere lo ius postulandi in alcune materie o entro alcuni valori. In particolare, nel momento in cui vi è un sinistro, come dovrebbe operare un praticante abilitato? Potrà firmare la lettera di messa in mora, far firmare ad un avvocato l'invito alla negoziazione assistita e poi sottoscrivere nuovamente l'eventuale atto di citazione?"

Risposta: "L'esperimento della procedura di negoziazione assistita, come emerge dalla formulazione letterale della norma che la prevede, sembra essere riservato ai soli avvocati e non ai praticanti abilitati.

Si tratta, in ogni caso, di una soluzione pienamente coerente con la forte limitazione che negli ultimi anni ha interessato le competenze del praticante abilitato.

Se, infatti, prima dell'emanazione della legge n. 247/2012 il praticante che avesse ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione forense poteva patrocinare anche autonomamente rispetto al proprio dominus, entro determinati limiti di valore e competenza, oggi non è più così.

Infatti, a seguito dell'emanazione della suddetta legge, il praticante abilitato può semplicemente assumere il ruolo di sostituto di udienza del proprio dominus o di altri avvocati appartenenti allo studio o, secondo le proposte di modifica al d.m. attuativo della legge n. 247 in materia di tirocinio presentate dal CNF, di altri avvocati dai quali abbia ricevuto la delega.

L'articolo 41 della legge del 2012, infatti, prevede che "nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti e purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso".

In sostanza il praticante non potrà più avere cause a proprio nome né essere inserito nel mandato difensivo.

Così, con riferimento all'esempio contenuto nella domanda, neanche l'atto di citazione per ottenere il risarcimento del danno in caso di sinistro stradale potrà essere firmato autonomamente da un praticante abilitato.

Anche l'attività meramente sostitutiva rimane peraltro circoscritta entro determinati limiti che sono, in ambito civile, quelli che la causa penda dinanzi al Giudice di pace o al Tribunale in composizione monocratica, indipendentemente dal suo valore, e, in ambito penale, che essa penda dinanzi al Giudice di Pace o abbia ad oggetto reati contravvenzionali o che un tempo rientravano nella competenza del pretore".

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