Vediamo cosa dice la Cassazione e quali possono essere i criteri per stabilire caso per caso la sanzionabilità della condotta.

Domanda: Si può sanzionare l'automobilista in stato di ebbrezza se la sua auto è ferma e magari con il motore acceso?

Risposta: Sulla questione, la giurisprudenza non è stata, ad oggi, in grado di dare una risposta univoca. Cerchiamo allora di comprendere quali possono essere i criteri per stabilire caso per caso se una simile condotta può essere sanzionata.

Secondo alcune pronunce, il trovarsi a bordo di un veicolo in posizione di guida assume rilevanza di per sé ai fini sanzionatori, senza che sia necessario che il veicolo stia effettivamente circolando.

Si pensi, ad esempio, alla sentenza della Cassazione n. 37631/2007, nella quale si è stabilito che è del tutto irrilevante ai fini sanzionatori che il veicolo a bordo del quale si trovava in posizione di guida il soggetto risultato positivo all'alcooltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo piuttosto che in moto, o ancora, più recentemente, alla sentenza n. 45514/2013, con la quale i giudici di legittimità hanno osservato che la fermata altro non è che una fase della circolazione, con la conseguenza che essa non si sottrae alle regole generali previste dal codice della strada.

La stessa Cassazione ha anche chiarito però che "ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all'interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell'atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico" (Cass. n. 10476/10). Secondo tale pronuncia non basta quindi aver rilevato uno stato di ebbrezza ma occorre anche la prova di una precedente deliberata movimentazione del mezzo.

In un'altra pronuncia (Cass. n. 37631/07) la Corte considera irrilevante il fatto che il veicolo sia fermo o in moto: "In materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la "fermata" costituisca una fase della circolazione, talché è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall'imputato risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto"

Non mancano, tuttavia, sentenze che ritengono che lo stato di ebbrezza sia sanzionabile (se l'auto non è in circolazione) solo quando sia comprovato che il conducente abbia, in condizioni di alterazione dovuta ad ubriachezza, movimentato il proprio mezzo in un'area pubblica o destinata al pubblico (cfr., ad esempio, Cass. pen. n. 10476/2010).

Interessante in tal senso è la sentenza numero 2770/2012 della Cassazione, nella quale si stabilisce che "in tema di guida in stato di ebbrezza, allorché l'automobilista non sia stato fermato alla guida del mezzo e la misurazione alcoolemica sia avvenuta quando lo stesso si trovava già davanti al proprio garage con l'auto ferma, non è possibile ricondurre con certezza la condotta contestata all'imputato".

Con riferimento al caso specifico dell'autovettura ferma con il motore acceso, di un certo interesse è la sentenza n. 10979/2007, con la quale la Corte, non ritenendo condivisibile il primo orientamento, ha stabilito che la contravvenzione di cui all'articolo 186 del codice della strada punisce il fatto dinamico della "guida" in stato di ebbrezza, ma non semplicemente l'essere sorpresi, in stato di ebbrezza, nell'atto di dormire all'interno della propria autovettura, con il motore acceso al solo fine di consentire il funzionamento dell'impianto di riscaldamento interno.

In favore della interpretazione "dinamica" del concetto di guida vi è poi la pronuncia  n. 30209/2013 della Quarta Sezione Penale relativa al caso di un uomo trovato in stato di alterazione psicofisica dovuto all'uso di sostanze stupefacenti. Al momento si trovava all'interno di un'auto ferma in un'area di sosta insieme alla sua fidanzata.

Secondo la Corte "poiché non è dato sapere se gli agenti abbiano controllato l'autovettura con a bordo il ricorrente e la fidanzata proprio nel momento in cui si fermava, non si può escludere che l'assunzione delle sostanze stupefacenti possa essere avvenuta proprio durante la sosta nell'area di servizio e non prima che l'imputato si fosse posto alla guida dell'auto".

In sostanza, l'ago della bilancia tende a spostarsi in un senso o nell'altro, a seconda di come il singolo giudice interpreta il concetto di "guida" cui fa riferimento l'articolo 186 del Codice della strada, che sanziona il comportamento in esame: se, cioè, esso vada inteso in senso dinamico o nella semplice accezione "statica" che rende sanzionabile il fatto stesso di occupare il posto di guida ed essere potenzialmente in condizione di muovere l'auto.

Ma quale dovrebbe essere la soluzione più ragionevole?

Dobbiamo innanzitutto considerare che:

1. L'art. 12 delle preleggi fissa dei limiti ben precisi al potere dei magistrati di interpretare le norme giuridiche e che il criterio "principe" dell'interpretazione deve essere quello indicato dal primo comma: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".

2. Il tenore letterale della norma (186 cds) richiama il concetto di "guida" (É vietato guidare in stato di ebbrezza...). E il significato letterale della parola "guida" nella lingua italiana ha una evidente valenza dinamica stando al significato di "Regolare, vincolare il movimento di un oggetto, accompagnandolo o agendo altrimenti su di esso perché proceda nella direzione voluta" (In: Vocabolario Treccani alla voce "guidare").

3. L'intenzione del legislatore è poi chiaramente quella di voler salvaguardare l'incolumità pubblica ed evitare quindi il pericolo che una persona in stato di ebbrezza, se alla guida di un'auto, possa provocare incidenti.

Sulla base di tali premesse si dovrà da un lato escludere che si possa parlare di "guida" se il veicolo è fermo, dall'altro lasciare aperta la possibilità di valutare altre circostanze di fatto per capire se, piuttosto, la persona che si trova all'interno dell'auto in sosta abbia verosimilmente guidato il mezzo prima di fermarsi.

Insomma anche il fatto che una persona si trovi in stato di ubriachezza all'interno di un auto ferma può (unitamente ad altri elementi di fatto) costituire la prova di una "deliberata movimentazione del veicolo in area pubblica". In tal senso appare interessante quanto chiarisce una sentenza del 2010 (Cass. n.10476/2010) secondo cui "ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all'interno del veicolo quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico". In tal caso la prova della "deliberata movimentazione" si può desumere anche nei casi in cui la persona "si trovi, a bordo di un veicolo in sosta e nelle condizioni di ripartire, in alterate condizioni psicofisiche".

Naturalmente la casistica è molto ampia ma un conto è trovare una persona in stato di ebbrezza all'interno di un'auto su una piazzola di sosta (è ovvio che l'auto non può essere finita li da sola) un conto è trovare una persona in stato di ebbrezza che dorme dentro un'auto parcheggiata fuori dal locale in cui ha cenato (se non risulta che stesse effettivamente per ripartire è possibile che fosse proprio in attesa di smaltire la sbornia!).

Come sempre dove essere il buon senso alla base di ogni interpretazione non solo delle norme ma anche delle diverse circostanze di fatto.

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