Il codice deontologico forense, all'art. 27, impone al legale una serie di doveri informativi nei confronti del cliente. Guida completa ai doveri di informazione dell'avvocato verso l'assistito

Avvocati: i doveri di informazione verso clienti e assistiti

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In capo all'avvocato sono posti dal codice deontologico e da altre fonti normative peculiari doveri di informazione nei confronti del cliente, anche in virtù della diligenza richiesta al professionista stante la natura dell'attività esercitata. E tale dovere di informazione va adempiuto sia prima che durante l'esecuzione del mandato.


Come chiarito dalla Cassazione (cfr. sent. n. 8312/2011) "il difensore deve essere consapevole del fatto che il cliente normalmente non conosce, o non è in grado di valutare, regole e tempi del processo; natura dei documenti e delle prove che debbono essere sottoposti al giudice per vincere la causa; possibilità o meno di raggiungere l'obiettivo con gli elementi di cui dispone, eccetera. Sotto tutti questi aspetti egli deve essere guidato e indirizzato dall'avvocato, che gli deve fornire le necessarie informazioni, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale".

Doveri d'informazione: cosa prevede il Codice deontologico?

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Già il codice deontologico forense, descritto come "la sintesi delle regole di comportamento di una comunità, quella degli Avvocati", impegna il legale a rispettare una serie di doveri di informazioni, elencati espressamente nell'art. 27 del codice stesso che in qualche modo delinea una sorta di "consenso informato" verso cliente e parte assistita.


In prima battuta, viene chiarito quali sono le informazioni che l'avvocato deve fornire all'atto dell'assunzione dell'incarico. In dettaglio il professionista è tenuto a informare chiaramente la parte assistita:

- circa le caratteristiche e l'importanza dell'incarico e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione;

- sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili e, se richiesto, è tenuto a comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione;

- circa la possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione, nonché dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge;

- ove ne ricorrano le condizioni, della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.


L'avvocato è anche tenuto a rendere noti al cliente e alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa, ovvero quella a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione (obbligatoria ai sensi dell'art. 12 della L. 247/2012).

Doveri di informazione durante lo svolgimento del mandato

I doveri di informazione non si esauriscono nella fase precedente all'affidamento del mandato, ma proseguono anche in seguito come evidenzia lo stesso art. 27 del Codice Deontologico. Infatti, ogni qualvolta ne venga richiesto, l'avvocato è tenuto a informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e a fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, salvo la corrispondenza riservata tra colleghi (ex art. 48, terzo comma, del codice deontologico).


Tra l'altro, a norma dell'art. 26 del CDF, l'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con altro collega in possesso di dette competenze. Fermo quanto previsto da tale norma, il CDF impone all'avvocato di comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso. Infine, l'avvocato è tenuto a riferire alla parte assistita, se nell'interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell'esercizio del mandato.

Sanzioni

In caso di violazione dei doveri di informazione, l'avvocato rischia di incorrere in sanzioni disciplinari che si diversificano in ragione dei doveri violati.


In particolare, per il legale che non fornisca le informazioni necessarie alla parte assistita all'atto del conferimento dell'incarico e che non renda noti gli estremi della sua assicurazione, si rischia di incorrere nella sanzione disciplinare dell'avvertimento. Questa consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.


Invece, la violazione degli altri doveri comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.


Si rammenta che, ai sensi dell'art. 22 del Codice Deontologico, le sanzioni disciplinari andare incontro ad aumenti o diminuzioni.

Dovere di diligenza professionale

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Come affermato in plurime occasioni dalla giurisprudenza, i doveri di informazione gravanti sull'avvocato si ritengono parte del generale dovere di diligenza nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale di cui all'art. 1176, comma 2, del codice civile.

In particolare, si ritiene che "nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c., impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole" (cfr. Cass. n. 19520/2019).


A tal fine, "incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello jus postulandi, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio" (cfr. Cass. n. 8312/2011).

Strategia difensiva: responsabile l'avvocato anche se suggerita dal cliente

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Quanto alla strategia adottata, consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che l'avvocato sia l'unico responsabile anche se questa è stata suggerita dal cliente.


Per la Cassazione (cfr. Cass. n. 10289/2015) "la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'articolo 1176 c.c., comma 2; tale violazione, ove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è né' esclusa né ridotta per la circostanza che l'adozione di tali mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale". Ciò sempre in virtù dei doversi di informazione del cliente gravanti sul professionista anche nel corso dello svolgimento del rapporto e integranti "sollecitazione, dissuasione e informazione" dello stesso.

Dovere di informazione e attività stragiudiziale

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Inoltre, parte della giurisprudenza ha in diverse occasioni affermato che i professionisti siano responsabili già al momento della consulenza, ovvero nei casi in cui gli incarichi abbiano ad oggetto un'attività stragiudiziale, ad esempio intesa alla formazione di un parere.

Si è affermato (cfr. Cass. n. 16023/2002) che "a maggior ragione l'onere d'informare il cliente in ordine alle questioni di fatto o di diritto che impediscano o rendano difficoltoso il perseguire la realizzazione di un determinato interesse e ai rischi ai quali possa esporre il tentativo di tale realizzazione incombe sull'avvocato ove l'incarico professionale ricevuto e accettato abbia ad oggetto non un'attività giudiziale conseguenza immediata e diretta del conferimento d'un mandato ad litem, bensì un'attività stragiudiziale (preordinata o meno che sia ad una successiva attività giudiziale, stante la latitudine dell'attività consultiva) intesa alla formulazione d'un parere".

In tal caso, infatti, "neppure può ravvisarsi nella prestazione d'opera intellettuale promessa un'obbligazione di mezzi, dacché l'opus richiesto rappresenta di per se stesso la realizzazione dell'interesse perseguito dal cliente nel conferire l'incarico, interesse che è, appunto, quello d'ottenere dal tecnico gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni onde poter adottare consapevoli decisioni a seguito d'un apprezzamento ponderato di rischi e vantaggi."


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