La confondibilità dei segni richiede una valutazione globale e sintetica degli elementi grafici, visivi e fonetici

di Lucia Izzo - Il marchio confondibile foneticamente e visivamente con un altro marchio offerto sullo stesso mercato è da dichiarare nullo.

Questo il principio espresso dalla prima sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15840/2015 (qui sotto allegata) nel pronunciarsi circa il ricorso di un'erboristeria il cui marchio registrato era stato dichiarato nullo dai giudici di merito poiché ritenuto confondibile a causa del nome e della grafica con il marchio di altra erboristeria.

La ricorrente, negando la confrontabilità tra i due marchi, riteneva che le somiglianze fonetiche e visive venissero neutralizzare dalle differenze concettuali e semantiche in base agli ambiti denotativi dei marchi, ritenuti diversi.

La Suprema Corte, spiegando che il marchio è "contrassegno indicativo della provenienza di un prodotto o di un servizio da una determinata impresa industriale o commerciale", ha precisato che la sua tutela è giustificata dal significato che esso riveste, ossia quale indicatore della provenienza di un prodotto o di un servizio da una determinata impresa.

Ciò non è limitato, tuttavia, al solo significato proprio delle parole che eventualmente lo compongano, ma "anche dal contesto cromatico e grafico e fonetico della comunicazione in cui esso si esprime".

La prevalente giurisprudenza, per tali ragioni, sostiene che "l'accertamento sulla confondibilità dei segni" non vada compiuto in via analitica considerando separatamente i singoli elementi di valutazione, ma "in via globale e sintetica" ossia con riguardo a tutti gli elementi salienti complessivamente considerati, quindi grafici, visivi e fonetici, intendendosi con quest'ultimo termine "tutti gli effetti acustici (cioè auditivi, fonici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato"

La ricorrente contraddittoriamente lamenta che le differenze concettuali e semantiche tra i due marchi non siano state adeguatamente considerate, riconoscendone poi la valutazione da parte del giudice d'appello che li ha considerati poco rilevanti per la loro indeterminatezza.

Per quanto opinabili, il contenuto di simili valutazioni è incensurabile in sede di legittimità attenendo al merito del decisum, pertanto la Corte si è limitata alla verifica della corretta valutazione effettuata dai giudici di merito, ossia sul confronto globale e sintetico tra i marchi in conflitto secondo i criteri di valutazioni fissati dalla giurisprudenza, pertanto ha ritenuto di rigettare il ricorso confermando la dichiarazione di nullità del marchio.

Cassazione, I sez. Civile, sent. 15840 2015

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