Interessante sentenza del tribunale di Roma che condanna una donna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per l'abuso del contenzioso

di Marina Crisafi - Basta con i contenziosi "facili" avviati sulla base di pretese senza fondamento o tesi unicamente ad intimidire l'altra parte in giudizio, convinti che tanto al massimo ci si potrà rimettere soltanto in ordine alle spese da rifondere. Tali condotte vanno invece sanzionate per lite temeraria. A pronunciarsi in tal senso è una recente e interessante sentenza del Tribunale di Roma (n. 16288/2015) che ha condannato una donna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per aver posto in essere una condotta caratterizzata da colpa grave proponendo una domanda non solo destituita da qualsiasi fondamento giuridico ma anche basata su presupposti di fatto diversi da quelli reali e certamente conosciuti dalla stessa.

Nella vicenda, infatti, l'attrice aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento di 40mila euro quale parte del prezzo di un immobile venduto nel 2005, asserendo di non aver mai incassato gli assegni circolari emessi dall'acquirente (e provvisti di girata), i quali, probabilmente erano stati smarriti o rubati. Tali somme, pertanto, a detta dell'attrice, erano sicuramente tornate nella disponibilità della convenuta mediante riaccredito sul proprio conto corrente.

La parte convenuta si ritrovava così, a cinque anni dalla vendita, a vedersi richieste somme già pagate per un immobile acquistato con regolare rogito

notarile e in cui abitava ormai da anni. Suo malgrado, la donna effettuava una ricerca per scoprire la verità sugli assegni circolari "incriminati" e scopriva che gli stessi erano stati incassati dal marito dell'attrice. Quest'ultima, quindi, soddisfatta dai chiarimenti conseguenti alle ricerche effettuate dalla convenuta, alla seconda udienza, rinunciava all'azione. Ma la controparte non ci sta e non accettando la mera rinuncia chiedeva invece la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni da lite temeraria causati, appunto, dal comportamento inaccettabile della stessa.

Per il giudice romano la donna ha ragione.

La responsabilità dell'attrice va rintracciata infatti nel terzo comma dell'art. 96 c.p.c. senza che necessiti alcuna prova specifica del danno subito da controparte per ottenere la condanna per lite temeraria

. È sufficiente a tal fine, per il giudice, la condotta posta in essere dall'attrice caratterizzata da colpa grave per aver avviato una controversia che non doveva essere instaurata se avesse usato l'ordinaria diligenza e perizia. Pertanto, il processo va ritenuto temerario e il relativo danno cagionato risarcito.

In ordine al quantum, infine, il tribunale si è attenuto al criterio indicato nell'abrogato art. 385 c.p.c., liquidando una somma non superiore al doppio delle spese di lite.


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