La storica sentenza n. 186/2015 della Corte Costituzionale

Abogado Francesca Servadei

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Storica la sentenza del 23 luglio 2015, n. 186 con la quale la Corte Costituzionale ha dato una importante interpretazione a quanto di recente introdotto relativamente alle misure di sicurezza per quei soggetti riconosciuti non imputabili, ovvero parzialmente imputabili alla luce del vizio di mente.

Il Tribunale di Sorveglianza di Messina, con ordinanza del 16 luglio 2014, sollevava questione di legittimità costituzionale

relativamente agli articoli della Carta Costituzionale 1, 2, 3,4, 25, 27, 29 30, 31, 34, 77 e del I comma dell'articolo 117, quest'ultimo in riferimento all'articolo 5 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti Umani con particolare attenzione all'articolo 1, comma I, lettera b), del Decreto Legge 31 marzo 2014, num. 52, Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ostacoli giudiziari, relativamente alla parte in cui si stabilisce che l'accertamento della pericolosità sociale deve essere effettuato sulla base delle qualità soggettive non tenendo conto delle condizioni di cui all'articolo rubricato "Gravità del reato" (valutazione agli effetti della pena, ex art. 133, II comma, numero 4, quindi delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo), nonché nella parte in cui stabilirebbe che non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali.

Trattasi di prescrizioni reattive che l'organo legislativo ha introdotto una volta terminato quanto svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta, la quale aveva effettuato indagini anche sulla difficile realtà degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Tale Commissione aveva rilevato evidenti situazioni di svantaggio sociale nei confronti di coloro che erano rimasti privi delle libertà una volta concluse le verifiche relative alla pericolosità sociale, nonché aveva riscontrato evidenti discriminazioni relativamente alla capacità di strutture giudiziarie non idonee ad apportare piani terapeutici individuali.

Il citato Tribunale di Sorveglianza lamentava l'imperfezione di un giudizio di pericolosità mancante di una base cognitiva chiedendo pertanto il mutamento della stessa nozione di pericolosità sociale.

A fronte di questa richiesta la Consulta sostiene che, le norme richiamate dal Tribunale di Sorveglianza di Messina, non influenzano il giudizio di pericolosità, il quale può essere sviluppato alla luce di qualsiasi elemento utile, ma solo l'eventuale ricovero in un ospedale psichiatrico o in una casa di cura.

La Consulta afferma che "la limitazione non riguarda in generale la pericolosità sociale, ma ha lo scopo di riservare le misure estreme, fortemente incidenti sulla libertà personale, ai soli casi in cui sono le condizioni mentali della persona a renderle necessarie. È una disposizione da leggere nell'ambito della normativa volta al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (…) la disposizione censurata non ha modificato, neppure indirettamente, per le persone inferme di mente o seminferme di mente, la nozione di pericolosità sociale, ma si è limitata ad incidere su criteri di scelta tra diverse misure di sicurezza e sulle condizioni per l'applicazione di quelle detentive".

Infatti, riportando testualmente quanto enunciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 186/2015, essa dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma I, lettera b), del Decreto Legge 31 marzo 2014 n.52 (Disposizioni in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma I, della Legge 30 maggio 2014, num. 8 "nelle parti in cui stabilisce che l'accertamento della pericolosità sociale è effettutato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tener conto delle condizioni di cui all'articolo 133, II comma, numero 4, del codice penale e che non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali sollevata in riferimento agli artt. 1,2,3,4,25,27,29,30,31,32,34,77 e 117, primo comma, della Costituzione (...), dal Tribunale di sorveglianza di Messina con ordinanza del 16 luglio 2014.

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Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2015

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