In allegato il testo dell'ordinanza

Avv. Vincenzo Rizza - La Sezione Lavoro della Suprema Corte ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, su cui vi è contrasto, relativa all'applicabilità ai giudizi in corso dell'art. 32, commi 5 e 7, della legge n. 183 del 2010, e, più specificamente, se le nuove disposizioni siano applicabili quando lo ius superveniens sia entrato in vigore successivamente alla pronuncia resa in appello, ma prima della proposizione del ricorso in sede di legittimità


Con la c.d. "Riforma Fornero" (art. 32 della L. 4/11/2010, n. 183) venne stabilito che nel caso di nullità della clausola di tempo determinato nel contratto di lavoro, invece che il risarcimento del danno generalmente riconosciuto dalla giurisprudenza allora dominante, venisse attribuito al lavoratore soltanto un indennizzo onnicomprensivo pari nel massimo a dodici mensilità ridotte, nella maggioranza dei casi, a sei.

In applicazione di tali principi i lavoratori che avevano procedimenti pendenti non ancora definiti si videro decurtare - a causa della nuova disciplina espressamente applicabile ai giudizi in corso - in modo inusitato il risarcimento del danno; risarcimento che, per la maggioranza delle cause di durata pluriennale, riguardava importi molto consistenti.

Anche i contributi previdenziali che prima erano dovuti dal momento dell'illegittima cessazione delle prestazioni lavorative alla riassunzione, vennero di fatto ricompresi nell'indennizzo danneggiando ulteriormente chi, illegittimamente licenziato, aveva avuto in primo o secondo grado sentenze favorevoli.

Innumerevoli sono stati, nel frattempo, i pronunciamenti di rinvio delle cause alle Corti d'Appello per la rideterminazione dell'indennizzo alla luce dello jus superveniens: una gran parte di essi è ancora pendente. Nella attuale situazione la giurisprudenza di merito riduce enormemente il risarcimento riconoscendo, di regola, indennizzi ragguagliati a quattro/cinque mensilità di "retribuzione globale di fatto".

Con Ordinanza del 15/7/2015 che si può leggere in fondo all'articolo, la Sezione Lavoro della Suprema Corte sottopone alle Sezioni Unite il contrasto di giurisprudenza concernente l'applicabilità della nuova regolamentazione ai giudizi nei quali la novità legislativa sia intervenuta nella fase in cui era stata già emessa la sentenza d'appello e non ancora proposto il ricorso per Cassazione: cioè quando la Corte d'Appello non aveva potuto applicare la disciplina non ancora intervenuta. 

La Sezione Lavoro della Corte  reputa che in tale ipotesi occorra un pronunciamento chiaro in merito  alla possibilità di ottenere il riconoscimento in Cassazione dello ius superveniens espressamente dichiarato applicabile ai giudizi in corso, dovendo considerarsi che le nuove disposizioni non  avrebbero potuto essere invocate nel precedente grado e, al tempo stesso, che il motivo di ricorso che chiedesse l'applicazione della nuova disciplina sarebbe inaccoglibile per contrasto con l'art. 360 c.p.c.  il quale ammette la ricorribilità in Cassazione solo per "vizio di motivazione" o "error in iudicando o in procedendo". Ipotesi non ricorrenti nella fattispecie in esame, dal momento che il giudice d'appello non poteva applicare norme non ancora esistenti.

La questione sulla quale le Sezioni Unite dovranno indicare l'orientamento definitivo riguarda molti ricorsi proposti da lavoratori c.d. "trimestrali" nei confronti di Poste Italiane: un contenzioso nel quale l'azienda di proprietà del Ministero del Tesoro venne dichiarata soccombente e condannata a riassumere i lavoratori illegittimamente licenziati per la nullità della clausola di tempo determinato, ricostruendo la loro posizione previdenziale dall'illegittima risoluzione del contratto alla riassunzione. L'azienda venne altresì condannata a risarcire il danno pagando tutte le retribuzioni non riscosse nelle more della dichiarazione di nullità.  

Questo il link all'Ordinanza della Corte:
cortedicassazione.it/[...]14340_07_15.pdf

Vincenzo Rizza - Avvocato del Foro di Ragusa - cell.  0932 762218 -www.studiolegalerizza.it - studiolegalerizza@gmail.com


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