Secondo la Cassazione occorre sempre considerare la proporzionalità tra la condotta e la sanzione disciplinare

E' illegittimo il licenziamento dei dipendenti sorpresi a mangiare generi alimentari sottratti dalle scorte del supermercato in cui lavoravano.

È quanto emerge da una sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione (n. 15058 del 17 luglio 2015) che ha così respinto il ricorso di una cooperativa di consumo.

Nella fattispecie esaminata dai giudici di piazza Cavour, alcuni dipendenti, erano stati denunciati e condannati in sede penale per l'appropriazione di beni aziendali, ma tale giudizio, spiega la Corte, non è vincolante per il giudice del lavoro il cui compito è quello di valutare la proporzionalità tra l'addebito e la sanzione del licenziamento.

I giudici di merito avevano rilevato che i fatti addebitati non fossero così gravi da giustificare il licenziamento anche in considerazione dello scarso valore dei generi alimentari sottratti.

L'azienda nei propri scritti difensivi aveva puntato sul fatto che vi era stata una sentenza penale di condanna e che il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede il licenziamento nei casi di appropriazione sul luogo di lavoro di beni aziendali.

Secondo la Corte, però, la nozione di giusta causa o di giustificato motivo è una nozione di carattere legale e pertanto la contrattazione collettiva non vincola il giudice di merito che, anzi, "ha il dovere, in primo luogo, di controllare la rispondenza delle pattuizioni collettive disciplinari al disposto dell'articolo 2016 cc e rilevare la nullità di quelle che prevedono come giusta causa o giustificato motivo di licenziamento condotte per la loro natura assoggettabili, ex articolo 2106 cc, solo ad eventuali sanzioni conservative". 

Gli Ermellini fanno anche rilevare che i Giudici di merito hanno ritenuto che gli addebiti mossi lavoratori non potessero mettere in discussione l'elemento essenziale della fiducia.

Qui di seguito il testo della sentenza.

Cassazione Civile, testo sentenza 15058/2015

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