Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione allegata

Di Marina Crisafi - Alle separazioni e ai divorzi conclusi tramite l'istituto della negoziazione assistita non si applica l'imposta di registro. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 65/E pubblicata ieri (in allegato), rispondendo a un'istanza di interpello formulata da un avvocato.

Il quesito proposto dal professionista al Fisco riguardava proprio l'assoggettabilità o meno alla tassa di registro di un accordo di separazione personale concluso tramite negoziazione assistita che prevedeva anche la cessione da un coniuge all'altro della piena proprietà di un immobile e la contemporanea costituzione dell'usufrutto sullo stesso.

Secondo la tesi del legale al caso di specie doveva applicarsi l'art. 19 della l. n. 74/1987 che contempla l'esenzione delle imposte (di registro, di bollo, ecc.) su tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Per l'Agenzia delle Entrate la tesi è corretta.

Posto che le agevolazioni di cui all'art. 19 si riferiscono a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici 'relativi' al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso e che il beneficio fiscale, come precisato dalla Consulta (sentenza n. 202/2003) si estende al giudizio di separazione, "in quanto finalizzato ad agevolare e promuovere, in breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano sul coniuge non affidatario della prole", lo stesso deve ritenersi applicabile, ha affermato l'Agenzia

, "oltre che agli accordi di natura patrimoniale riferibili direttamente ai coniugi, anche ad accordi aventi ad oggetto disposizioni negoziali in favore dei figli, a condizione che il testo dell'accordo omologato dal tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto, preveda esplicitamente che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale".

Per cui, considerato che l'art. 6 del d.l. n. 132/2014 ha parificato gli effetti degli accordi conclusi a seguito di negoziazione assistita, al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai provvedimenti giudiziali di separazione e divorzio, non vi sono dubbi che l'esenzione dall'imposta sia applicabile anche ai primi, purché dagli stessi emerga chiaramente che le disposizioni patrimoniali "siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale".

Qui la risoluzione n. 65/E dell'Agenzia delle Entrate

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