La legge 44/1999 e le statuizioni a favore delle vittime di usura. Come e quali termini possono essere sospesi o prorogati per le vittime di estorsione e usura

di Lucia Izzo - Il crescente disvalore sociale che caratterizza il reato di usura ha contribuito negli anni all'inasprimento delle sanzioni civili e penali a carico dell'usuraio, nonché a un contestuale aumento dei benefici previsti a favore della vittima.

La legge 44/1999

[Torna su]

La legge 44/1999, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" ha introdotto diverse statuizioni per avvantaggiare i soggetti danneggiati da attività usurarie o estorsive.

L'art. 1 prevede che "ai soggetti danneggiati da attività estorsive" possa essere "elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito" per gli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 10 gennaio 1990.

I soggetti beneficiari sono, in primo luogo, gli "esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione" lesi da richieste estorsive, intimidazione o ritorsione per non aver aderito a tali richieste e che pertanto abbiano subito "un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata".

Circa la concessione del beneficio, a costoro vengono equiparati gli appartenenti ad associazioni od organizzazioni a tutela delle vittime di attività estorsive che siano stati danneggiati dal reato, i parenti della vittima che abbia perso la vita a causa del reato, nonché gli altri soggetti che in conseguenza di tali delitti abbiano subito lesioni personali, ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento.

La sospensione o la proroga dei termini

[Torna su]

La domanda di elargizione concede un ulteriore beneficio previsto dall'art. 20 della suddetta legge, ossia la sospensione o proroga di determinati termini.

I termini relativi ad adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari (nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva) sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.

Sono sospesi, per la medesima durata, anche i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.

Vengono invece prorogati per tre anni, i termini di scadenza degli adempimenti fiscali.

Ai fini dell'ottenimento del beneficio sospensivo è necessario in primo luogo che il termine (da sospendere o prorogare) ricada entro un anno dall'evento lesivo, che il soggetto beneficiario abbia presentato la domanda di elargizione nei modi indicati dall'art. 13 della legge e che vi sia stato il provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica.

Laddove sopraggiunga sentenza penale irrevocabile, o sentenza esecutiva, che accerti l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici, gli effetti previsti torneranno ad essere nuovamente regolati dalle norme ordinarie.

Le disposizioni della Legge 44/1999, in sostanza, consolidano lo sfavore del legislatore verso le pratiche estorsive ed usurarie, come già avvenuto in occasione della legge 108/1996 istituente il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura (art. 14), destinato all'erogazione di mutui per i soggetti vittime del delitto di usura e parti offese nel relativo procedimento penale, nonché il Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura (art. 15).

Gli interventi chiarificatori della giurisprudenza

[Torna su]


La giurisprudenza è più volte intervenuta al fine di precisare i confini applicativi delle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge 44/1999; ad esempio, per la sospensione "in favore delle vittime di richieste estorsive o di usura" riguardante l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari (art. 20, comma 4), si ritiene che essa operi "esclusivamente riguardo all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e ai termini che cadenzano lo sviluppo dei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, senza incidere sulla complessiva procedura espropriativa immobiliare né sull'efficacia dei singoli atti già legittimamente emessi" (Cassazione civile 15/04/2015 n. 7656).

La Corte di Cassazione ha altresì confermato il carattere eccezionale dell'art. 20 e il divieto di prorogare i termini da esso previsti, in quanto la norma intrinsecamente già "deroga alla normativa sulla decorrenza dei termini legali relativi alle procedure espropriative ed, in definitiva, all'attuazione dell'art. 2740 c.c." (Cassazione civile, 04/06/2012 n. 8940).
Nel caso di specie la Corte, sulla base del principio summenzionato, giungeva a riconoscere la possibilità di dichiarare il fallimento di una società che aveva già usufruito del termine di sospensione di 300 giorni.

In particolare, proprio l'ambito fallimentare è stato spesso occasione di chiarificazioni giurisprudenziali, in considerazione delle implicazioni pratiche offerte dal combinato disposto dell'art. 20 l. 40/1999 con la normativa concorsuale applicata ad imprenditori vittime di richieste estorsive ed usurarie.

Costante giurisprudenza si è espressa circa l'applicabilità della sospensione dell'esecuzione forzata, "accordata dall'art. 4 l. 23 febbraio 1999 n. 44 alle vittime del delitto di usura", all l'ipotesi delle vendite forzate disposte nell'ambito delle procedure fallimentari "tenuto conto dei più ampi benefici ora introdotti espressamente, anche per i falliti, degli art. 1 e 2 l. 27 gennaio 2012 n. 3 e dunque della possibilità (...) di giustificare tale estensione soggettiva, valevole anche per le procedure iniziate anteriormente a detta legge" (Cassazione civile, 28/05/2012 n. 8434).

Lo stesso, tuttavia, non può avvenire nella fase prefallimentare, giacché questa non è equiparabile ad un procedimento esecutivo, ma ad una fase di mera cognizione; quindi, la sospensione prevista dall'art. 20 l. 44/1999 "in favore del soggetto vittima di richieste estorsive o di usura, riguarda la scadenza dei singoli crediti attinti dal reato denunciato e non pregiudica la doverosità del riscontro dell'insolvenza ai sensi dell'art. 5 legge fall., che attiene alla situazione generale dell'imprenditore, avendo riguardo alla risultanza di altri inadempimenti o debiti, con conseguente dichiarazione di fallimento" (Cassazione civile, 12/12/2012 n. 22756).


La competenza del P.M. al vaglio della Corte Costituzionale

[Torna su]


Con la legge 3/2012 la competenza ad emettere il provvedimento di sospensione ex art. 20, l. 44/99, è stata trasferita dal Prefetto al Procuratore della Repubblica al fine di attribuire le valutazioni circa la concedibilità o meno del beneficio ad un soggetto direttamente coinvolto nelle indagini.

Questa modifica legislativa è stata oggetto di contrasti interpretativi da parte della giurisprudenza: prima della novella, il potere di sospensione era attribuito al giudice dell'esecuzione, previo parere (meramente consultivo e non vincolante) del Prefetto sentito il Presidente del Tribunale.

Tuttavia, a seguito dell'intercorsa modifica, alcuni giudici non avevano ottemperato, nei casi ad essi sottoposti, tuttavia, alle direttive circa la sospensive dell'esecuzione, degli sfratti o dei rilasci forzati dei beni immobili delle vittime denunzianti usura, nonostante il P.M. avesse provveduto su di esse favorevolmente.

Veniva lamentata una presunta incostituzionalità in quanto il legislatore "avrebbe attribuito ad un organo, il p.m., diverso dal giudice naturale precostituito per legge e designato per la trattazione e definizione della singola controversia, il potere di incidere direttamente e quindi decidere (sia pure in via interlocutoria), con un provvedimento di sospensione dei termini assegnati dal giudice, la proroga dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi, per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari e per gli adempimenti fiscali, nonché la sospensione dei termini processuali in favore dei soggetti persone offese dei delitti di usura e di estorsione che abbiano utilmente formulato la richiesta al procuratore della Repubblica competente"

La Consulta ha però ritenuta insussistente la presunta violazione dell'art. 101, comma 2, Cost., in quanto la sospensione prevista dall'art. 20 non sarebbe munita di carattere discrezionale, in quanto strettamente legata alla richiesta dell'"elargizione" o del mutuo senza interessi; pertanto, sarebbe di competenza del P.M. "la mera verifica di riferibilità della comunicazione del prefetto alle indagini per delitti che hanno causato l'evento lesivo condizione dell'elargizione", senza che ciò attenga né all'esercizio dell'azione penale né all'attività di indagine ad essa finalizzata. Per tali ragioni, quest'attività, secondo i giudici "non si traduce in una illegittima compressione della funzione giurisdizionale del giudice civile".


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: