La Cassazione conferma la condanna per stalking a carico di un uomo che aveva "reclamizzato" la relazione extraconiugale sia col marito dell'ex amante che in pubblico

di Marina Crisafi - Una lunga relazione extraconiugale ormai finita. Per lei il capitolo è chiuso, ma per l'amante abbandonato e ferito no. L'uomo, infatti, decide di vendicarsi e non si limita a rivelare le corna al marito di lei, cosa che gli sarebbe costata una condanna penale per molestie, come deciso pochi giorni fa dalla Cassazione (leggi "Commette reato la donna che informa la moglie del suo ex amante della relazione extraconiugale"), ma le sbandiera ai quattro venti. Si rende autore, infatti, di lettere anonime lasciate sul luogo di lavoro (visto che i due erano colleghi) in cui informava il marito dei convegni sessuali avuti con la moglie, prospettandogli anche rapporti con altri uomini e l'ipotesi che l'ultimo figlio della coppia avesse un diverso padre naturale; di una serie di sms offensivi dell'onore e allusivi alle relazioni sessuali dell'ex amante; di scritte ingiuriose sui muri di recinzione della scuola frequentata dai figli della coppia e in diversi punti dell'ambiente lavorativo.

Evidenti le ripercussioni negative subite dal marito e dalla moglie, oltre che dai figli della coppia, e inevitabile la sanzione definitiva per l'uomo da parte della Cassazione, con la recente sentenza n. 29826/2015 (qui sotto allegata), al reato di stalking e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

Non vi sono dubbi, infatti, per il Palazzaccio circa la gravità della condotta tenuta dall'amante vendicativo e a nulla valgono le doglianze sulla mancanza di elementi per affermare la sua responsabilità sulla base di comunicazioni anonime e di dichiarazioni provenienti da fonti non credibili, tra cui la stessa ex amante.

Per la Cassazione, infatti, la sentenza di merito è corretta, in quanto l'identificazione dell'autore è stata ricostruita non solo all'esito dell'esame della credibilità delle persone offese, ma anche in base ad una insindacabile valutazione del quadro probatorio.

Per cui, l'uomo non sfugge alla condanna ex art. 612-bis c.p. per aver messo in atto, a causa del risentimento per la cessazione del rapporto con la donna, comportamenti persecutori in grado di cagionare un danno "alla riservatezza e all'intimità sessuale delle persone offese con ampiezza, durata e carica spregiativa tali da rendere i messaggi stessi idonei a creare nei medesimi crescenti stati di disagio, imbarazzo, mortificazione, sfociati in un perdurante e grave stato di ansia" oltre che un'alterazione delle abitudini di vita, tanto che la coppia è stata costretta a rinunciare all'utenza telefonica fissa e ad evitare persone e luoghi frequentati dall'imputato. In definitiva, dunque, ricorso rigettato ed ex amante condannato anche al pagamento delle spese processuali.

Ecco il testo della sentenza

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