Nota di commento alla sentenza del Tar Lombardia, Milano, n. 558 del 25.02.2015

Avv. Francesco Pandolfi

Valutazioni dei Militari: il limite della discrezionalità.

Visto l'interesse suscitato da articoli in materia di valutazioni militari, commentiamo un'altra interessante sentenza di primo grado del Tar Milano, la n. 558 del 25 febbraio 2015.

Un principio di fondo che si coglie dalla lettura della pronuncia è che l'Amministrazione Militare non gode di una discrezionalità infinita nel predisporre le schede valutative e nel variare irragionevolmente la metrica dei giudizi.

La discrezionalità, sicuramente estesa, ha quindi un limite: l'eventuale mutamento delle valutazioni militari deve recare con se un adeguato chiarimento delle ragioni del diverso indirizzo, soprattutto nel momento in cui ci si trova di fronte a schede che esprimono sempre, nel tempo, giudizi eccellenti. In altri termini quando nei documenti caratteristici appare una carenza delle doti del Militare sempre valutato favorevolmente, la flessione di rendimento va motivata.

Ora, mentre da un lato è noto che le valutazioni dei militari contenute nei documenti caratteristici sono regolate dal principio di autonomia e indipendenza dei giudizi, dall'altro la presenza di precedenti sempre favorevoli e le flessioni di rendimento meritano una motivazione capillare, a tutela del militare che viene valutato con l'impronta dell'improvvisa variazione.

L'attenuazione del giudizio e la spinta motivazionale del militare.

Esistono, ad esempio, alcuni parametri, come la capacità a risolvere problemi o la motivazione al lavoro che, presi di per se, esprimono chiaramente un significato svincolato dal breve periodo di tempo: in effetti, giudicare la motivazione al lavoro significa necessariamente tracciare nel tempo la spinta motivazionale del Militare sottoposto a giudizio, analizzarla e produrre una valutazione sintetica che possa indicare il livello motivazionale raggiunto o mantenuto.

Se il giudizio è riduttivo rispetto al passato, bisogna spiegare bene perché in funzione del paragone indotto dal lungo tempo di osservazione applicato al parametro.

L'Amministrazione non può neppure tentare di spiegare la "flessione" quale reazione ad un diverso ambito d'impiego del Militare.

In un caso del genere occorre tenere conto delle diverse sollecitazioni cui sono sottoposti i militari per effetto del cambiamento dei compiti e dell'ambito in cui questi estrinsecano la propria opera.

L'Amministrazione deve fornire elementi concreti e specifici se ritiene di cambiare la valutazione del militare.

Bisogna in altri termini chiarire perché si vuole cambiare orientamento sulla motivazione: è cioè necessaria la presenza di idonea documentazione di supporto e l'allegazione di concreti elementi idonei a modificare il giudizio parametrico.

E' intuitivo quindi che l'eventuale ricorso al Tar del Militare che si senta leso dall'avventata redazione del rapporto informativo da parte del compilatore, avrà successo proprio perché sarà sbilanciato il giudizio discrezionale posto a base della valutazione: chi abbassa le voci ha la responsabilità di pesare e motivare bene quello che dice.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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