Come spiega la Cassazione occorre accertare se vi fossero elementi tali da rendere prevedibile la presenza di parassiti

Per quanto possa risultare sgradevole il fatto di aver trovato la casa affittata per le vacanze infestata di acari, pulci e parassiti che, oltretutto, hanno anche determinato, con le loro punture, lesioni lievi agli ospiti, ci vuole ben altro per ottenere una condanna penale del proprietario e dell'agenzia immobiliare.

Secondo la Cassazione, infatti, non si può pervenire a un giudizio di colpevolezza se non si dimostra la prevedibilità dell'evento.

E' quanto emerge da una sentenza della quarta sezione penale della Suprema Corte (la n. 22384/2015) in cui gli Ermellini si sono occupati del caso di una famiglia che aveva denunciato il proprietario di casa e i responsabili dell'agenzia immobiliare che gli avevano proposto quella sistemazione.

Dopo la condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Ancona, il caso finiva in Cassazione dove gli imputati osservavano che all'epoca dei fatti non vi era alcun indizio che potesse far sospettare la presenza di parassiti e che, oltre tutto, una ditta specializzata era stata incaricata di fare le pulizie prima che la casa venisse occupata.

Nessuno dei dipendenti dell'impresa di pulizie aveva mai riferito della presenza di parassiti e nulla quindi faceva pensare alla necessità di un intervento di disinfestazione.

Come spiega la Corte non si può addebitare agli imputati di non aver sottoposto la casa ad un trattamento sanificante perché tale trattamento "non rientra nella normale manutenzione che si richiede in caso di affitto di immobili arredati".

Secondo la Cassazione quindi, i giudici di merito avrebbero dovuto prima accertare, se l'evento fosse prevedibile per chiarire se vi fosse realmente un obbligo di effettuare un intervento di risanamento.

Come si legge in sentenza, si sarebbe dovuto "accertare se, per l'evidenza della presenza dei parassiti o per il degrado dell'immobile tale da farne presumere l'esistenza, fosse prevedibile l'evento verificatosi sì da potersi affermare come doverosa, da parte della ricorrente, l'adozione della condotta omessa, tenuto conto anche del fatto che le dipendenti che hanno effettuato le pulizie non hanno riferito di aver riportato punture di insetti".

Cassazione Penale, testo sentenza 22384/2015

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